Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42895 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42895 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/11/2022 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24/11/2022 ha rigettato la richiesta proposta da NOME di applicare, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la disciplina della continuazione tra numerosi ipotesi di reato di furto, ricettazione, rapina aggravata, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, commercio e introduzione nello stato di prodotti falsi, associazione a delinquere di stampo mafioso, oggetto di sei diverse sentenze emesse dalla Pretura Circondariale di Napoli il 10/5/1996 (irrevocabile 15/7/1997), dal Tribunale di Napoli il 14/7/2000 (irrevocabile il 19/2/2002), dal Gip del Tribunale di Napoli il 15/7/2010 (irrevocabile il 16/5/2013), dal Tribunale di Macerata il 16/1/2001 (irrevocabile il 1°/12/2010), dal Tribunale di Teramo Sezione Distaccata di Giulianova il 10/5/2012 (irrevocabile il 5/6/2014) e dal Tribunale di Fermo il 7/6/2005 (irrevocabile il 30/1/2007).
Il Giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione evidenziando che dalla lettura dei provvedimenti non emergono elementi concreti dai quali poter ravvisare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso e ciò in ragione dell’arco temporale (dal 1997 al 2003) che è intercorso tra i vari reati e dei diversi luoghi di commissione dei fatti, regioni Abruzzo, Marche e Campania.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa evidenzia che i reati (quelli di cui alle prime due sentenze) sarebbero omogeni e commessi tutti in tempi non troppo distanti e al fine di ottemperare ai bisogni della famiglia. Ragione questa per cui la soluzione adottata, diversa da quella alla quale si è pervenuti per altre due sentenze per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., sarebbe illogica.
4.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di partecipazione all’associazione camorristica oggetto della sentenza n. 13 del certificato penale in atti e quelli relativi alle altre sentenze.
In data 14 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due prime sentenze, relative a reati contro il patrimonio, e tra il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, di cui alla sentenza al n. 13 del certificato penale in atti, e quelli per i quali il ricorrente è stato condannato con le altre sentenze.
Le doglianze non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate.
1.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato si fonda, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. giudice di merito è tenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a
individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (cfr. Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle
situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del casocome mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perché l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
Con specifico riferimento ai reati associativi, da ultimo, si deve ribadire che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (così Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01).
1.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha dato conto di avere adeguatamente valutato tutti gli elementi e la motivazione sul punto risulta conforme ai principi indicati e le attuali censure, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e comunque sono manifestamente infondate (cfr. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, 2019, COGNOME‘Andrea, Rv. 275222 – 01).
Quanto all’invocato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle prime due sentenze, infatti, il giudice, pure considerando l’appartenenza dei due titoli di reato ri c e ‘ r’ medesima categoria dei reati contro il patrimonio e il lasso temporale non particolarmente ampio, ha evidenziato la totale carenza di elementi concreti dai quali poter desumere l’esistenza del medesimo disegno criminoso.
Motivazione questa che risulta adeguata e coerente e che non può evidentemente essere superata dall’affermazione della difesa, secondo la quale esiterebbe un unico fine, cioè quello di ottemperare cti bisogni della famiglia, elemento questo che non consente di inferire nulla in ordine all’esistenza di una pur generica ma unica ideazione e che, anzi, si pone nei termini di una scelta di vita, incompatibile con l’istituto di cui si invoca l’applicazione.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto al diniego del riconoscimento della continuazione tra il reato di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e gli altri reati in quanto il ricorrente, anche in questa sede, si è limitato a fare riferimento a mere ipotesi senza evidenziare alcun elemento concreto dal quale poter desumere l’esistenza di un precostituito disegno criminoso (sul punto cfr. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01).
Inconferente, invece, risulta l’affermazione (peraltro nel caso di specie ininfluente quanto alla correttezza della conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione) che la circostanza che il ricorrente non abbia chiesto l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. durante il processo di cognizione sarebbe un indice negativo della sua esistenza.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione
dell’unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva” (così Sez. 1, n. 46606 del 11/07/2019, Guttagliere, Rv. 277483 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/6/2023