Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36096 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cava de’ Tirreni il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del Tribunale di Nocera inferiore, ufficio GIP
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, S. COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 30 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con sentenza n. 887/15, emessa in data 11 maggio 2015, divenuta definitiva il 16 settembre 2015 dal Tribunale di Nocera inferiore, fatto commesso in data 11 maggio 2015, nonché con sentenza n. 858/21, resa dal medesimo Tribunale in data 13 maggio 2021, divenuta definitiva il 19 ottobre 2022, relativa a fatto commesso in data 24 aprile 2015.
Il Giudice dell’esecuzione fonda il diniego sulla circostanza che si tratta di condotte del tutto avulse le une dalle altre, pur riguardando la cessione illecita dello stesso tipo di sostanza. Queste, secondo il Tribunale, sono da ritenersi condotte isolate e non riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen., con il secondo motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si evidenzia che, con l’istanza, si era rappresentata la perfetta coincidenza dei reati commessi inerenti a delitti in materia di sostanza stupefacente del tipo cocaina, attuati con modalità coincidenti, cioè con la cessione di minima sostanza al consumatore finale.
Si era, altresì, evidenziata la prossimità temporale dei reati, uno consumato in data 11 maggio 2015, l’altro in data 25 aprile 2015, nello stesso luogo cioè il Comune di Cava de lTirreni.
Pur a fronte di tali elementi l’ordinanza reputa le condotte avulse l’una dall’altra. Tuttavia la motivazione non tiene conto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva postula la programmazione deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine nel senso che i reati da compiere sono da doversi ritenere mezzo diretto al conseguimento di un’unica fine punto nel caso di specie vi è presenza di cessioni di stupefacenti a distanza di pochi giorni l’una dall’altra tanto da potersi ipotizzare che anzi la cocaina ceduta fosse parte di un’unica provvista sicché si tratta di reati frutto di un’unica determinazione criminosa attuati con le medesime finalità.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Va premesso, in via generale, che questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell’agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il Giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, dunque, da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413).
L’identità del disegno criminoso deve essere esclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).
Infatti, la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano, di per sé, il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, in sede di esecuzione, non
diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si rileva che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente perché, in via generale, richiama la giurisprudenza di legittimità, nota e costante, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
In sostanza, però, nel negare la sussistenza del vincolo di cui all’art. 81 comma secondo cod. pen., non spiega perché, nel caso al vaglio, non rileva l’indice della prossimità temporale delle condotte poste in essere, entrambe, in Cava de’ Tirreni, né il modus operandi, né l’identità del titolo di reato (art. 73, comma 5, TU Stup.). Tanto, peraltro, senza esplicitare, puntualmente, le ragioni per le quali i due episodi di cessione illecita di sostanze stupefacente debbano considerarsi, come ritenuto, “isolati”.
2.Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento del provvedimento impugnato perché il giudice dell’esecuzione competente (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera inferiore, in diversa persona fisica: Corte Cost. n. 183 del 2013), provveda a sanare il riscontrato vizio di motivazione, pur nella libertà dell’esito del nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente