Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 802 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 802 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 aprile 2022 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che tra i fatti vi sono molti anni di distanza, che i fatti oggetto delle sentenze sub 3,4 e 5 della istanza (tre episodi di estorsione) erano stati commessi nell’ambito dell’attività predatoria che il clan commetteva a danno di imprenditori e professionisti, che i fatti della sentenza 1 (associazione a delinquere ed omicidio)
erano collegati invece ad una guerra di camorra di un certo periodo storico, e che i fatti della sentenza 2 (reati in materia di armi) avevano avuto come genesi contrasti sorti nella gestione di una piazza di spaccio ripianati anche con l’uso di armi; in definitiva, non vi era nessun elemento che poteva deporre per la programmazione unitaria degli stessi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe dovuta, sia pure non in via automatica, tra i reati fine e reato associativo, atteso che in fatto la detenzione di armi rientra nel contesto delle attività criminali del clan
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione è l’art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che, “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”.
I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce “disciplina del reato continuato” si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.
La norma non detta una definizione di “medesimo disegno criminoso”, e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del “medesimo disegno criminoso” si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non
diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
L’onere della allegazione dell’esistenza del “medesimo disegno criminoso”, in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’imputato, se questi è l’istante che ha determinato l’apertura dell’incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME: Rv. 267580 -01: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti).
Nel caso in esame, il ricorrente ricava la prova dell’unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati per cui è chiesta l’applicazione della continuazione sarebbero stati commessi in esecuzione delle attività del clan criminale camorristico di cui il condannato ha fatto parte.
In realtà, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la semplice constatazione dell’essere i reati-fine posti in essere in esecuzione delle attività dell’associazione criminale per cui pure il soggetto è stato condannato non è sufficiente per poter riconoscere l’esistenza della continuazione tra i primi ed il reato associativo o tra i reati-fine tra loro. Perché si possa riconoscere l’esistenza della volizione unitaria che caratterizza la continuazione occorre, infatti, che sia accertato che i reati-fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430: è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod.
pen.). Ed è in ogni caso esclusa la possibilità di riconoscere la continuazione per reati-fine originati da circostanze di fatto occasionali (Sez. 6, Sentenza n. 4680 del 20/01/2021, dep. 2021, Raiano, Rv. 280595: non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall’imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l’ingresso nell’istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all’esclusivo interesse dell’imputato e non al rafforzamento dell’associazione; conforme Sez. 5, Sentenza n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334)
Per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., occorre, infatti, che “al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali” (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, cit.), regola di diritto che non è derogata nel rapporto tra reato associativo e reati-fine.
Nel caso in esame, la lontananza temporale tra i tre fatti di estorsione (che risalgono al 1999, 2003, 2004), ed il reato in materia di armi (che è per fatto del 13 dicembre 2014 quando COGNOME in concorso con persona non identificata spara verso la casa della madre di tale COGNOME NOME), rende non illogica la decisione del giudice dell’esecuzione di respingere l’istanza; mentre, con riferimento al reato associativo, la condanna accerta l’appartenenza al sodalizio dall’ottobre 2012, data in cui è difficile immaginare fosse stato programmato, almeno nelle sue linee essenziali, l’episodio criminale del 13 dicembre 2014 che, come il giudice dell’esecuzione ha precisato in modo coerente con gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, è ascrivibile ad un episodio specifico del periodo storico in cui è avvenuto.
In definitiva, non è illogico riconoscere nel caso in esame più che l’esistenza di un disegno criminoso unico (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 – 01: in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi, se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie, sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo), soltanto un’abitualità criminosa e scelte di vita
ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.