Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta, proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione ritenendone la sussistenza unicamente tra i fatti di cui alle sentenze indicate alle lettere A) e B) del provvedimento oggetto di gravame ed escludendolo, invece, con riguardo ai plurimi episodi di acquisto illecito di stupefacente giudicati con la sentenza di cui alla lett. C), cosi indicata ne provvedimento in esame.
Ritenuto che il motivo di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contestuale vizio di motivazione per aver, il giudice dell’esecuzione, mal interpretato gli indici da cui derivare la medesimezza del disegno criminoso, con particolare riguardo alla continuità spaziale dei luoghi ove venivano posti in essere i reati ed allo scopo delle azioni delittuose, anche alla luce del contestuale riconoscimento del beneficio della continuazione tra fattispecie non dissimili motivo unico) è manifestamente infondato perché dal provvedimento impugnato non risulta contraddittorietà alcuna con riguardo alla motivazione (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato -in relazione, principalmente, alla lamentata erronea valutazione degli indici sopradetti, posta l’incontestabile tenuta logica del ragionamento che ha condotto, nel caso in esame, al diniego del beneficio e che la stessa discende proprio dal legittimo esame degli illeciti posti in essere, esame inequivocabilmente dimostrato dall’esito contrario di rinvenimento del vincolo tra i fatti di cui alle sentenze sub A) e B), v. p. 2 dell’ordinanza) e perché vengono prospettati enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (relativamente alla doglianza riguardante la mancata considerazione della comunanza di movente delle azioni). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reat risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica o
spaziale degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintoma non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580) in particolar modo, allorquando, in sede di gravame, si contesti la legittima discrezionalità attraverso cui il giudice di merito ha operato la propria disamina dei cd. indici rivelatori della medesimezza del progetto criminoso.
Rilevato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati e che, infatti, il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata, se non con riguardo agli illeciti di cui alle sentenze sub A) e B), come indicate nel provvedimento impugnato.
Rilevato, da ultimo, che la motivazione dell’impugnazione, secondo la quale l’identità del disegno criminoso consisterebbe nell’avere l’istante agito in esecuzione di una originaria determinazione volitiva comune, rappresentata dallo scopo di lucro che accomunerebbe i vari illeciti, tradisce, la confusione tra la nozione di medesimo disegno criminoso e quella di programma di vita delinquenziale.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente