Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10026 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10026 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 16/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità dei comportamenti criminosi presupposti, la propensione al crimine manifestata dal ricorrente e l’arco temporale oggetto di vaglio.
Le decisioni irrevocabili per le quali si invocava l’applicazione della disciplina della continuazione, in particolare, risultavano emesse dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo nelle date del 20 gennaio 2020, del 4 novembre 2022 e del 4 maggio 2023.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen., conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili oggetto di verifica esecutiva.
L’omogeneità esecutiva tra i fatti di reato presupposta era resa evidente dalla, sia pure parziale, omogeneità tipologica, dalla contiguità territoriale e dall’arco temporale contenuto
nel quale i comportamenti criminosi controversi si erano concretizzati, sui quali il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, peraltro richiamate genericamente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, come nel caso di COGNOME, perchØ in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al ‘favor rei’» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen., che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da NOME COGNOME le modalità con cui le condotte illecite di cui si invocava la preordinazione criminose si erano concretizzate. Tali modalità, infatti, esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati da parte del condannato, che veniva ritenuta incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.
La spiccata propensione al crimine da parte del condannato, del resto, appariva dimostrata, oltre che dalla lunga carriera criminale del ricorrente, dall’arco temporale nel quale i reati giudicati dalle sentenze presupposte erano stati commessi – compreso tra il 2019 e il 2020 – e dall’eterogeneità delle condotte illecite per le quali COGNOME aveva riportato le condanne presupposte. Basti, in proposito, che le condotte illecite controverse riguardavano
i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 23, comma 1, n. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 697 cod. pen.
Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che, a pagina 3 della decisione censurata, richiamava l’eterogeneità dei comportamenti criminosi posti in essere dal ricorrente e la significativa «distanza temporale tra i fatti, commessi anche a distanza di diversi mesi ».
Deve, per altro verso, rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un parametro dosimetrico diverso e opposto rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti dosimetrici del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, cit.).
In questa, univoca, cornice, il rigetto dell’istanza di applicazione del vincolo della continuazione presenta da NOME COGNOME, pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo appare rispettoso dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, da ultimo ribaditi in Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 01, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME