Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9181 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAROCCO il 06/09/1977
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di Vercelli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti ed aventi ad oggetto beni diversi, oltre che concernenti aggressioni a beni giuridici di differente tipologia, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME quanto ai reati indicati nell’epigrafe del provvedimento stesso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità della stessa, poiché il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che i reati, frutto di preventiva ideazione unitaria, sono stati realizzati dal ricorrente entro un breve lasso di tempo e sono di natura omogenea, in quanto tutti mossi dall’esigenza di guadagnare denaro utile per la sussistenza.
Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti; nell’ordinanza risulta esaminata – ed esclusa con argomentazioni immuni da carenze o contraddittorietà – anche la praticabilità dell’unificazione solo parziale, fra i reati dai quali sono scaturite le varie condanne a carico del richiedente.
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatto ed aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 63.6 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente