Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42879 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42879 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE di APPELLO BARI
e sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a CERIGNOLA (FOGGIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna del COGNOME alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza in epigrafe del 26 aprile 2022, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili:
sentenza del Gup del Tribunale di Macerata il 4 febbraio 2014, irrevocabile il 9 ottobre 2014, di condanna alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. commesso in Montecassiano il 7 dicembre 2013;
sentenza del Gup del Tribunale di Parma il 24 maggio 2006, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 24 ottobre 2014, irrevocabile il 6 marzo 2015, di condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., commesso in Parma il 13 febbraio 2006;
sentenza del Tribunale di Foggia il 3 marzo 2016, irrevocabile il 19 luglio 2016, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 635, comma 2, commesso in Cerignola il 12 settembre 2007;
sentenza della Corte di appello di Bolzano il 7 marzo 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Trento del 12 giugno 2015, irrevocabile il 15 settembre 2020, di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2, commesso in Carlino La Notte dal 15 al 16 ottobre 2013;
sentenza della Corte di appello di Bari del 28 maggio 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 9 luglio 2017, irrevocabile il 20 ottobre 2020, di condanna alla pena di anni 3, mesi 3 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 648 bis, 489, 476, 482 cod. pen., commessi in Cerignola il 15 aprile 2011;
sentenza della Corte di appello di Bari del 5 novembre 2019, irrevocabile il 27 gennaio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia il 21 settembre 2010, di condanna alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7, 337, cod. pen. commessi in Candela il 19 luglio 2010.
1.1. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non potersi ravvisare l’unicità del disegno criminoso in ragione del notevole lasso temporale intercorrente tra le condotte (dal 2006 al 2013), della diversità dei compartecipi e del differente luogo di consumazione dei reati.
La Corte distrettuale osserva altresì che, anche a voler considerare l’evenienza del medesimo disegno criminoso tra i reati tra loro cronologicamente più vicini,
questi sono stati realizzati comunque a distanza dì un anno l’uno dall’altro e sono tra loro eterogenei, seppur aventi ad oggetto la tutela del patrimonio.
1.2. Peraltro, evidenzia il giudicante che, nella sentenza sub 4), è stata applicata la continuazione esterna con una condanna per un fatto consumato in provincia di Macerata.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Bari, nonché il condannato.
2.1. Con unico motivo, la Procura Generale denuncia erronea applicazione di legge processuale in relazione all’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., eccependo l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione.
Secondo il ricorrente, tale incompetenza discenderebbe dal fatto che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella della Corte di appello di Bari del 26 novembre 2020, divenuta definitiva in data 12 ottobre 2021 (riportata al n. 6 del certificato penale), la quale ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 23 ottobre 2014.
2.2. NOME COGNOME, per mezzo del difensore, denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.
In particolare, il condannato si duole che il giudice dell’esecuzione non abbia tenuto in debito conto gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso emergenti nel caso specifico, quali l’omogeneità delle violazioni del bene protetto, l’analogia dei reati, il breve distacco temporale e l’unitarietà del contesto e dei motivi a delinquere.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio, in sintonia con i rilievi espressi dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, che entrambi i ricorsi siano manifestamente infondati e vadano dichiarati inammissibili.
Quanto al ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è pacifica la competenza funzionale della Corte di appello di Bari, avuto riguardo alla data di presentazione dell’istanza da parte del condannato (22 luglio 2021).
Difatti, nessun rilievo può essere attribuito ai fini del radicamento della competenza a conoscere dell’odierna istanza, alla sentenza evocata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ricorrente, rubricata al punto 6 del certificato del casellario penale,
trattandosi di pronuncia divenuta definitiva in data successiva alla proposizione della domanda (12 ottobre 2021).
Radica invece la competenza della Corte di appello di Bari la sentenza emessa in data 5/11/2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 21/9/2010, divenuta irrevocabile il 27/1/2021 (punto 11 del certificato penale).
A tal riguardo, questa Corte ha costantemente affermato che la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733).
E ancora, la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065).
È manifestamente infondato anche il ricorso proposto dal COGNOME.
3.1. Vanno ricapitolati alcuni principi fondamentali fissati dall’esegesi di legittimità in tema di reato continuato, per l’inquadramento AVV_NOTAIO dell’istituto.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma AVV_NOTAIO (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413).
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, COGNOME e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Infine, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
3.2. Ciò premesso, il Tribunale ha ragionevolmente argomentato sulla impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso alla luce della distanza temporale che separa le condotte, della diversità dei compartecipi e del diverso /ocus commissi delícti; circostanze queste che, in assenza di elementi francamente sintomatici del vincolo °unitario, costituiscono dati significativi per indicare una programmazione separata per ciascun delitto.
D’altro canto, COGNOME, nel censurare la motivazione dell’ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati – quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo – almeno nella loro linea essenziale.
Invero, il ricorrente si limita a ribadire l’unicità del reato, e risulta evident che le doglianze difensive, oltre ad essere caratterizzate da estrema genericità dei motivi addotti, tendano a sollecitare una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità, degli elementi posti alla base dell’ordinanza impugnata.
5. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Per il ricorrente COGNOME, da ciò consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa
delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Invece, quanto al ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente