Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Pescara, in data 25 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di ricettazione, furto, truffa e falso commessi tra il 201 e il 2019, giudicati con quattro sentenze, ritenendoli del tutto disomogenei, commessi con modalità diverse, in località diverse e a distanza temporale tra loro, elementi che contrastano con l’ipotesi di una ideazione unitaria;
rilevato che il ricorrente deduce la illogicità, carenza e apparenza della motivazione per non avere il giudice dell’esecuzione tenuto conto della omogeneità dei primi tre reati, tutti contro il patrimonio nonché commessi nell’arco di soli due anni, e due di essi addirittura a pochi giorni di distanza, e de fatto di avere egli commesso un altro reato contro il patrimonio nel 2013, che quindi ridurrebbe ulteriormente la distanza temporale tra gli altri reati;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all’epoca di commissione del reato di ricettazione di un assegno rubato, giudicato con la prima sentenza, anche dei delitti giudicati con le altre tre sentenze, in quanto commessi a due o più anni di distanza, con modalità del tutto diverse nonché violando beni giuridici diversi ed in un caso agendo anche con due complici, circostanze che rendono impossibile ipotizzare la programmazione unitaria, anche solo generica, di tutti i reati, e di un accordo con i detti complici sin dalla commissione del primo reato;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la distanza temporale, la diversità delle modalità esecutive dei vari reati, e la loro non omogeneità, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, essendo ravvisabile, piuttosto, una mera inclinazione a commettere un certo tipo di reati;
rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 giugno 2024
Il Consigliere estensore