Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCUOTTO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di COGNOME dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta da NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con due sentenze divenute definitive della Corte di appello di Napoli del 27 maggio 2015 e del 14 gennaio 2020, la prima relativa al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal 2002 al gennaio 2011 e la seconda relativa al reato di cui all’art. 73, comma 1 e 6, 80 TU Stup., accertato dal marzo al maggio 2015.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al contenuto delle sentenze definitive, con particolare riferimento a quella di condanna per il reato di cui all’art. 74 TU Stup.
Si deduce che, dalla lettura di questo provvedimento di cui si riportano brani (cfr. pag. 6 del ricorso che richiama pag. 308 della sentenza di condanna), emergerebbe la circostanza della preventiva programmazione di una serie di delitti di importazione di stupefacente, a prescindere da quelli posti in essere nell’interesse del sodalizio capeggiato da COGNOME, come dimostrerebbe la sottrazione alla cattura in relazione all’ordinanza di custodia cautelare emessa per il procedimento di cui alla sentenza sub 1, proprio per proseguire nella condotta illecita, cioè quella di importazione, accertata con la sentenza sub 2, la quale rende conto della piena operatività di COGNOME in territorio spagnolo, come avvenuto anche nella sentenza sub 1.
Quindi, secondo la difesa, l’episodio di cui alla sentenza sub 2, relativo all’importazione di 33 chili di stupefacente, accertato nel periodo marzo – maggio 2015, sarebbe in sequenza con la condotta di adesione all’associazione, avviata nel 2002, proprio con il ruolo rivestito da COGNOME, di assicurare importazioni di sostanza stupefacente dalla Spagna.
Già al momento dell’adesione al sodalizio, infatti, secondo il ricorrente, COGNOME avrebbe radicato l’ideazione di violazioni della stessa norma di legge (art. 73 TU Stup.), rispetto alle quali non è necessario stabilire le modalità esecutive del rifornimento, trattandosi di condotte rientranti, tutte, nell’originari programma delinquenziale.
Si richiamano precedenti di legittimità che delineano gli indici esteriori, significativi della sussistenza del medesimo disegno criminoso (cfr. pag. 10), specificando che si tratta di parametri sintomatici e non direttamente dimostrativi del vincolo, la cui esistenza deve essere valui:ata secondo una
capacità dimostrativa di tipo logico, con esame non affidato a mere congetture o presunzioni.
Di qui l’assolvimento, secondo il ricorrente, da parte della difesa, del proprio onere probatorio attraverso l’indicazione di tutte le circostanze, dedotte nella richiesta, da reputare sicuri indici dell’esistenza del medesimo disegno criminoso, circostanze asseritamente trascurate dalla motivazione del COGNOME dell’esecuzione.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, perché relativo a censure non consentite in sede di legittimità.
2. Va osservato, in via generale, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reat risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Si osserva, altresì, che grava sul condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto ind sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Con riferimento alla continuazione tra delitto associativo e reati fine, poi, la giurisprudenza costante di legittimità afferma (tra le altre, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10(2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) che non è configurabile l’identità del disegno criminoso rispetto a quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo
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finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
2.1.Ciò posto, si rileva che nel caso al vaglio la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, in modo ineccepibile, l’esistenza di una consistente distanza temporale tra i reati (fino al 2011 l’associazione, nel 2015 le importazioni), l’eterogeneità delle modalità operative anche per i diversi compartecipi dei fatti, il diverso contesto spaziale, circostanze specifiche con le quali, peraltro, il ricorso non si confronta compiutamente, risultando per questa parte aspecifico.
2.2.In definitiva il provvedimento impugNOME sottolinea che l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti inizia nel 2002 e l’episodio di importazione dei 33 chili di cocaina viene posto in essere nel 2015, peraltro a seguito di una circostanza estemporanea (l’ampio periodo di latitanza all’estero di COGNOME, tra il 2013 e il 2015).
È, dunque, non manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui esclude la programmazione, anche per grandi linee, già dal 2002 del reato fine e, comunque, rimarca il carattere estemporaneo della condotta attuata, proprio considerando anche il consistente periodo di latitanza.
Diversa lettura dei provvedimenti di cognizione, peraltro riportati per stralcio nel ricorso, non è consentita al giudice di legittimità che è chiamato non alla rilettura delle fonti su cui fonda la decisione del giudice dell’esecuzione, ma all’esame della tenuta logica della motivazione e della sua legittimità.
3.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle –kpese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso, il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore