Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1577 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/10/1974
avverso l’ordinanza del 03/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; K’,, I ne GLYPH 4,3, 2 c GLYPH vc- -e- t GLYPH ci GLYPH ( (*, .0 , GLYPH ;z.
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con due sentenze irrevocabili, per reati di associazione di stampo camorristico, accertato in Napoli (quartieri orientali, nonché hinterland vesuviano), dal giugno 2000 fino al mese di marzo del 2015 (già ritenuta la continuazione con il reato associativo per il periodo compreso tra il 1992 e il 2000, giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 maggio 2004), nonché al reato cii omicidio di NOME COGNOME, aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, commesso in Napoli il 26 luglio 1996.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare l presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici no attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte dì vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016,, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, in modo ineccepibile, che l’omicidio di NOME COGNOME, risalente al luglio 1996, non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, in considerazione della circostanza che questo era stato attuato a quattro anni dall’affiliazione di COGNOME al clan, nonché per dinamiche non prevedibili al momento dell’ingresso nel sodalizio del ricorrente, per la specifica causale di quel delitto (comportamento di Veneruso di cattiva gestione del mercato degli
stupefacenti, nonché condotta che aveva compromesso i rapporti interni al gruppo, tra le famiglie COGNOME, da un lato, e COGNOME e NOME, dall’altro – cfr. p. 5 – con esecuzione materiale attuata in un momento di ininterrotta fibrillazione e quale segnale di ricompattamento dell’alleanza tra gruppi operanti nel quartiere Barra).
Reputato che si tratta di motivazione in linea con l’indirizzo giurisprudenziale costante secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
Rilevato, in definitiva, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata, risultando l’omicidio di NOME COGNOME frutto di determinazione conseguente ad eventi sopravvenuti, estemporanei e che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione, fin dal 1992, pur a fronte della ritenuta continuità, ex art. 81 cod. pen., tra la partecipazione associativa di Andolfi al sodalizio, tra il 1992 e il 2000 e quella relativa, però, a period successivo, fino al marzo 2015 (come riconosciuto con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 5 giugno 2020).
Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, con il motivo unico proposto (violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671, 125, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione), pur alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte con memoria difensiva fatta pervenire in data 27 novembre 2023, rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità perché, oltre a devolvere critiche di mero fatto, sollecitano la rilettura degli elementi già vagliati dal giudic dell’esecuzione (in particolare, sentenza del 23 febbraio 2015, allegata alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.) e, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato.
Ritenuto che i[ ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente