Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15242 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il 19/02/1989
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Pri icuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del rico so.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 novembre :023, la Corte di appello di Nap )1i aveva rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimE nto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con: 1) la ;entenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 15 giug lo 2011, irrevocabile il 13 gennaio 2012, che lo aveva condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione oltre la multa, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n 309 d 1990 e 337 cod. pen., commessi il 2 marzo 2011; 2) la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 aprile 2020, irrevocabile in data 12 maggio 202 E, che lo aveva condannato alla pena di 14 anni di reclusione per i reati di cui agli ertt. 416bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi almeno dall’ottob -e 2012, con condotte perduranti. Secondo il Collegio, infatti, non erano ravvisabili elementi concreti per ritenere che alla data del 2 marzo 2011, allorché aveva com nesso la illecita detenzione di sostanze stupefacenti e la resistenza a pubblico ufficiale, COGNOME avesse programmato anche la sua partecipazione all’associazione camorristica e a quella finalizzata al traffico di stupefacenti, né, tantome io, che primi reati rientrassero, quali reati-fine, nel contesto associativo p !.r cui intervenuta la seconda condanna, posto che le associazioni di cui all’art 416-bis cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 erano state contestate, corm termine iniziale di operatività, a distanza di circa un anno e mezzo dai reati COrra lessi il 2 marzo 2011. Inoltre, questi ultimi erano stati realizzati in concorso con soggetti diversi dai partecipi delle associazioni per le quali COGNOME era stato con lannato. Dunque, l’accertata gestione, da parte di quest’ultimo, di una piazza di paccio a Pianura non doveva essere necessariamente ricollegata alle cennate :ondotte associative, in quanto collocabile un anno e mezzo prima rispetto ad essi!. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Con sentenza n. 26229/2024 del 26 marzo 2024, la Prima Sezior e penale della Corte di cassazione annullò con rinvio la predetta ordinanza, osserv ‘rido che il Giudice della esecuzione si era limitato ad apprezzare lo scarto tempor lie tra le varie condotte criminose senza compiere un’analisi dei contenuti delle sei itenze di condanna; e ciò pur dinnanzi alla specifica allegazione difensiva secondo cui dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel processo per i reati a sociativ era emerso che COGNOME aveva gestito una piazza di spaccio a Pianura, oggetto della sentenza n. 1), sicché lo spaccio di droga commesso nel 2011 ben avrebbe potuto rientrare in un progetto criminoso preesistente, atteso che COGNOME i gestiva già, in quegli anni, la piazza di spaccio per conto del clan capeggiato dal padre.
1.2. Con ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 18 novemt: re 2024, emessa in sede di rinvio, è stata nuovamente respinta la richiesta, avenck la Corte ritenuto che non vi fosse la prova che i reati oggetto dell’istanza fosserc riferibil a un unico programma criminoso, essendosi al cospetto di un sistern i di vita
criminale grazie a cui NOMECOGNOME aveva tratto a :ungo i mezzi per vivere. Infatti, i reati commessi il 2 marzo 2011 erano scati realizzati circa un anno e mezzo prima della costituzione delle associazioni criminose per cui COGNOME e -a stato condannato; i soggetti coinvolti non erano neppure parzialmente coin COGNOME; i collaboratori di giustizia non confortavano la retrodatazione al 2011 del i iroposito di commettere i futuri reati associativi, attestando una serie di auto iome ed estemporanee decisioni di COGNOME, assunte di volta in volta e al di fuori di qualsiasi programmazione unitaria, come emerso, in particolare, dalle dichiara ioni del collaboratore NOME COGNOME sicché qualsiasi legame tra i fatti del marz ) 2011 e le associazioni costituite un anno e mezzo dopo doveva ritenersi inesiste
2. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alli! cogenti indicazioni della sentenza rescindente ; nonché. la mancanza, contraddil torietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territc:riale, nel valutare la sussistenza di concreti indicatori dell’istituto della continuazion (come: l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), abbia svolto una verifica soltanto parziale e parcellizzata, attestandosi su una generica distinzione tra continuazione e condotta di vita che non troverebbe risc )ntro nei fatti accertati; e che abbia fondato il suo convincimento sulle sole dichian izioni del collaboratore NOME COGNOME trascurando quelle rese da tutti gli altri colli:. boratori. Il fatto che NOME COGNOME gestisse, già nel 2011, una piazza di spaccio per conto del clan capeggiato dal padre, NOME COGNOME, sarebbe stato ribadito da tutti i collaboratori di giustizia, a cominciare da NOME COGNOME, suo fratella –COGNOME, fino a NOME COGNOME e NOME COGNOME. Dunque, i! dato di fatto ri Thiamato dall’ordinanza sarebbe stato smentito dal materiale dichiarativo prodoth , con cui contrasterebbe l’affermazione della Corte territoriale secondo cui i reati commessi nel 2011 devono ritenersi «una serie di autonome ed estemporanee decisioni del COGNOME, assunte di volta in volta fuori di qualsiasi programmazione unita’ la» (Ord. pag. 4). I collaboratori, infatti, avrebbero affermato che COGNOME gestiva la piazza di spaccio, insieme ad alcuni giovani, sotto l’egida del clan COGNOME. L .: Corte di appello, male interpretando quanto riferito dal collaboratore COGNOME, affei merebbe che COGNOME agisse da solo, autonomamente e al di fuori di ogni contesto malavitoso, sulla base di una asserzione che contrasterebbe con il fatto cl e il reato commesso nel 2011, connesso alla gestione di una piazza di spaccio, sare )be parte Corte di Cassazione – copia non ufficiale
di un programma criminoso già in atto es.;:,endo COGNOME il figlio del NOME COGNOME e, come tale, pienamente inserito nell’associazione che aveva anche la gesti me delle piazze di droga tra i suoi reati-fine. La circostanza che i coimputati di NOME COGNOME nel 2011 non fossero camorristi non rileverebbe, dato che egli sarebt e stato, comunque, inserito nel clan, sicché ben avrebbe potuto servirsi anche ch soggetti estranei allo stesso.
In data 3 febbraio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria s :ritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che il riconoscimento dell’esistenza della conti luazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione.di più violazioni della legge p( nale, già presenti nella mente dell’imputato nella loro, specificità, almeno a grar di linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo -iolazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di viti o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell’esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a comp ere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’orr ogeneit delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, li singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini prograi imate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali imidici se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estempora lea (così Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01). Va, inoltre, icordato che secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile la conti ivazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur rientrando nell’ambito del e attivi del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al . rafforzamento del medes imo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi cc ntingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’ass )ciazione stessa (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, COGNOME, Rv. 249930 – 01).
Tanto premesso, osserva il Collegio che il Giudice dell’esecu , ha compiutamente dato conto, con argomenti immuni da vizi logici e giuri( ici, delle ragioni per cui ha ritenuto di non poter ricondurre le condotte illecite Hscritte
COGNOME ad una unica e originaria determínaz,one criminosa, costituen io esse, piuttosto, espressione di una scelta di vita criminale da parte del rici iedente. Rispetto a tale ricostruzione, invece, il ricorso ha dedotto che tutti i colk iborato di giustizia, a cominciare da NOME COGNOME, fratellastro di NOME COGNOME, fino a NOME COGNOME e NOME COGNOME, avrebbero riferito che lo stesso r corrente gestiva la piazza di spaccio sotto l’egida del clan COGNOME; sicché l’o -dinanza avrebbe sostanzialmente travisato il contenuto di quelle dichiarazioni, peraltro appuntandosi, essenzialmente, su quanto riferito dal solo collaboratore P ?sce.
3.1. Osserva, nondimeno, il Collegio che il Giudice dell’esecw ione ha puntualmente chiarito che i reati oggetto della prima sentenza erz no stati commessi nel 2011, mentre l’inserimento del ricorrente nel clan era risultata attestata soltanto a partire dal 2012; né – in violazione del principio d autosufficienza del ricorso – il ricorso ha prodotto le fonti di prova dichiar itiva c deporrebbero per la diversa tesi da esso propugnata, essendosi il rr edesimo limitato a un generico e indímostrato richiamo ai loro contenuti, il cu tenore, peraltro, non appare affatto collimante con il significato che la Difesa inter derebbe attribuirgli.
3.2. Infatti, secondo la valutazione della pronuncia rescissoria, la ;entenza della Corte di appello di Napoli del 29 aprile 2020 che ha condannato NOME COGNOME per i reati associativi (indicata sub 2), ,nel riportare le dichiarazioni dei coll.iboratori di giustizia, non ha in alcun modo confermato l’esistenza di oggettivi alementi idonei a ricondurre nell’ambito del clan storicamente capeggiato da NOME COGNOME l’attività di spaccio oggetto della sentenza sub 1), né tantomeno a certificare l’esistenza di una cornice deliberativa comune a tutti i fatti oggi tto del richiesta. La sentenza n. 2), infatti, ha accertato che NOME COGNOME era assurto al rango di referente dell’organizzazione criminale a partire dal luglio 20 .5, dopo l’arresto di NOME COGNOME e del fratello NOME COGNOME: ciò che, alli( videnza, rende logicamente improponibile stabilire, sulla scorta di tale sola emerq enza, un legame psicologico tra i due ambiti criminosi. Del pari, l’affermaz one del fratellastro, NOME COGNOME, secondo cui, stando a quanto riportato nell’ordinanza, COGNOME era co-gestore di una delle piazze di spaccio di ( ocaina e marljuana del quartiere di Pianura, sotto l’egemonia del clan COGNOME, ir sieme al fratello, NOME COGNOME, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, nor fornisce alcuna indicazione di ordine temporale, per cui essa non può essere utili::zata per ricondurre la piazza di spaccio, nel 2011, nell’orbita del clan. E ad analoi lo rilievo si espongono le dichiarazioni di NOME COGNOME che, sempre second quanto riportato dal provvedimento impugnato, si è limitato a riferire che RAGIONE_SOCIALE gestiva una piazza di spaccio di “erba” a Pianura. Quanto, poi, alle dichiarazioni di 3 asquale COGNOME, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato come la Corte di appelli , ancora una volta nella sentenza n. 2), avesse riportato la circostanza che COGNOME gestiva
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con NOME COGNOME una piazza di “erba” in INDIRIZZO prima de l’arresto nel 2011 – circostanza pacifica ma non ancora rilevante ai fini che interessano – e
che, dopo la sua scarcerazione, erano sorte incomprensioni con NOME COGNOME rimasto da solo a gestire quella piazza, sicché COGNOME aveva iniziato a rifornire
alcune piazze di spaccio controllate da loro e a vendere a privati, senzz: versare nulla al
clan – circostanza che, invece, orienta per la sua autonon lia dalle
associazioni capeggiate dal padre. Secondo il medesimo collaboratore inoltre, successivamente COGNOME aveva aperto una piazza di spaccio con l’iovanni
COGNOME, sino al 2015, quando il padre, NOME COGNOME, dal carcere, aveva clan
deciso che il comando del doveva essere assunto dal figlio NOME
«consigliandosi•con NOME COGNOME». Circostanza, quest’ultima, anch’a sa priva di rilievo ai fini dell’individuazione di una comune deliberazione criminosa tra
l’episodio di spaccio del 2011 e la successiva, pacifica, partecipaz one alle associazioni per delinquere in relazione alle quali è sopraggiunta la seconda
condanna.
Tale compiuta rassegna dichiarativa dimostra, del tutto perspici, arnente, l’infondatezza dell’affermazione difensiva secondo cui il Giudice dell’esecuzione avrebbe fatto riferimento soltanto alle dichiarazioni di NOME COGNOME tra ;curando quelle rese da tutti gli altri collaboratori, Nel merito, poi, le considera :ioni precedono smentiscono anche la già ricordata affermazione difensiva se l: ondo cui tutti i collaboratori di giustizia avrebbero riferito che NOME COGNOME gestiv ì, già 2011, una piazza di spaccio per conto del clan capeggiato dal padre, NOME COGNOME atteso che le cennate dichiarazioni presentano un contenuto dit’erente e del tutto neutro ai fini che qui rilevano.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere igettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consigliere estensore
résidente
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prn cessuali. Così deciso in data 13 marzo 2025