Reato Continuato: La Cassazione Nega il Legame tra Reati Fiscali e Fallimentari
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del diritto penale, consentendo di unificare sotto un’unica pena più condotte illecite nate da un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione di specifici indicatori. Con l’ordinanza n. 9777/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini di tale istituto, negandone l’applicazione tra un reato fiscale e due episodi di bancarotta fraudolenta, offrendo importanti chiarimenti sui criteri da seguire.
Il Caso in Esame: Tre Condanne e una Richiesta di Unificazione
La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di un condannato di vedere applicata la disciplina del reato continuato a tre diverse sentenze definitive:
1. Una condanna per un reato fiscale (ex art. 2 D.Lgs. 74/2000), commesso tra il 2008 e il 2009.
2. Una condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commessa nel maggio 2011.
3. Un’ulteriore condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commessa nel dicembre 2013.
Secondo la difesa, i tre illeciti, sebbene diversi per natura e commessi in un arco temporale di circa cinque anni, sarebbero stati tutti parte di un unico programma criminale. Pertanto, in sede di esecuzione, si chiedeva di unificarli ai fini del trattamento sanzionatorio, con conseguente applicazione di una pena più mite.
La Decisione dei Giudici di Merito: Nessun Disegno Criminoso Unitario
Sia il giudice dell’esecuzione che la Corte d’Appello di Bologna avevano già respinto la richiesta. La loro analisi si è concentrata sulla mancanza di prove concrete a sostegno di un’originaria e unitaria programmazione. In particolare, i giudici hanno evidenziato che:
Tra reato fiscale e bancarotta: La sola contiguità temporale non era sufficiente. Si trattava di illeciti che riguardavano due società distinte, operanti in settori commerciali diversi, e caratterizzati da un modus operandi* differente. Questo bastava a escludere un unico disegno criminoso.
* Tra i due reati fallimentari: L’ampia distanza temporale tra le due condotte di bancarotta rendeva inverosimile che, al momento della prima distrazione di beni, il soggetto avesse già programmato la seconda, a favore di un’altra società a lui estranea.
I Requisiti del Reato Continuato secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati, richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659/2017). Per riconoscere il reato continuato, non basta la semplice successione di illeciti. È necessaria una verifica approfondita di indicatori concreti, tra cui:
* L’omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* La contiguità spazio-temporale.
* Le modalità della condotta.
* La sistematicità e le abitudini di vita del reo.
Il requisito fondamentale, tuttavia, è la prova che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Se i reati successivi appaiono frutto di una determinazione estemporanea, il vincolo della continuazione non può sussistere, anche in presenza di alcuni degli indicatori sopra elencati.
le motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso del condannato fosse manifestamente infondato, in quanto mirava a ottenere una rilettura dei fatti già correttamente valutati dai giudici di merito. La decisione della Corte d’Appello è stata giudicata coerente e priva di vizi logici. È stato ribadito che la valutazione sull’esistenza di un medesimo disegno criminoso è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Nel caso di specie, l’assenza di un piano unitario era stata logicamente dedotta dalla diversità delle condotte, delle società coinvolte e dall’ampio lasso temporale, elementi che facevano propendere per una serie di decisioni criminali autonome e non per un unico progetto iniziale.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento rafforza un principio cardine: il beneficio del reato continuato non è un automatismo. Chi lo invoca, specialmente in sede esecutiva, ha l’onere di fornire elementi concreti che dimostrino l’esistenza di un’unica programmazione criminosa fin dall’origine. La sola sequenza di illeciti, anche se commessi dalla stessa persona, non è sufficiente. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una prova rigorosa del disegno criminoso, che deve andare oltre la mera vicinanza temporale o la generica attitudine a delinquere del soggetto.
Quando si può chiedere il riconoscimento del reato continuato?
Si può chiedere sia nel processo di cognizione sia, come in questo caso, in sede di esecuzione, per unificare pene inflitte con sentenze diverse, a condizione che si dimostri che tutti i reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
La vicinanza di tempo tra due reati è sufficiente per ottenere il riconoscimento del reato continuato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la contiguità temporale è solo uno degli indicatori, ma da sola non è sufficiente. È indispensabile provare che i reati successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo.
Perché è stato negato il reato continuato tra illecito fiscale e bancarotta nel caso specifico?
È stato negato perché i reati, oltre a essere distanti nel tempo, riguardavano due società diverse operanti in settori commerciali differenti e presentavano un diverso modus operandi. Questi elementi, nel loro complesso, hanno portato i giudici a escludere l’esistenza di un piano criminoso unitario e preordinato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCANDIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva ed il provvedimento impugnato.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME per l’ applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: a) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 12 aprile 2012 (per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 100, commesso in Fiorano Modenese in data 20 giugno 2008 e 20 dicembre 2009), b) sentenza del Tribunale di Modena del 20 febbraio 2018 (per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commesso in Modena in data 5 maggio 2011); c) sentenza della Corte d’appello di Bologna del 25 marzo 2022 (per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commesso in Modena in data 10 dicembre 2013);
Rilevato che, quanto all’illecito fiscale, la Corte di appello ha ritenuto che la contiguità temporale tra quest’ultimo e il delitto di cui alla sentenza sub b) non fosse sufficiente al fine di ravvisare il medesimo disegno criminoso, giacché, oltre a riguardare due distinte società operanti in settori commerciali diversi, si trattava di condotte caratterizzate da un diverso modus operandi;
Considerato poi che, in ordine ai reati fallimentari, il giudice dell’esecuzione ha posto l’accento sulla distanza temporale di commissione degli illeciti, che induceva a ritenere come il condannato non potesse avere programmato, al momento della prima condotta di distrazione in favore della società RAGIONE_SOCIALE, di drenare i beni di quest’ultima in favore di un’altra società a lui estranea;
Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 – dep. 08/06/2017, COGNOME, Rv. .270074);
Rilevato che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi proc:essuali, rispetto a quella coerentemente svolta nell’ordinanza impugnata per escludere il vincolo della continuazione;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.