Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41540 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 08/05/2025 della Corte d ‘ appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ ordinanza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell ‘ esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell ‘ interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze divenute irrevocabili (successivamente divenute 2), in quanto condotte ritenute espressione di proclività a delinquere.
L ‘ ordinanza poneva a sostegno del rigetto la diversità dei periodi temporali, dei contesti spaziali delle associazioni e dei componenti, oltre all ‘ assenza di elementi da cui dedurre il collegamento tra i fatti, con esclusione del ruolo rivestito dal condanNOME.
Si fa riferimento alle sentenze:
del 13 marzo 2018 emessa dalla Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile il 5 giugno 2019, di condanna alla pena di anni 6 mesi 10 di
reclusione, per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di tentata estorsione aggravata in concorso;
2) del 17 dicembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile il 6 maggio 2021, di condanna alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione, per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope, tentata estorsione aggravata in concorso e tentata importazione di sostanze stupefacenti in concorso, rispetto alla quale, successivamente, in sede esecutiva, è stato pronunciato l ‘ assorbimento quanto ai fatti di cui alla sentenza sub 1, con rideterminazione della pena complessiva in anni 10 di reclusione ed euro 25.900 di multa;
del 12 luglio 2019 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2021, di condanna alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione, per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e più reati di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso.
Avverso l ‘ ordinanza impugnata il condanNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, affidandosi a un unico motivo, riassunto nei limiti di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia violazione dell ‘ art. 671 cod. proc. pen. e deduce la mancata valutazione dell ‘ ordinanza, emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 24 gennaio 2024, da cui si evince la manifesta omogeneità delle fattispecie contestate e del bene giuridico protetto, oltre ad aver rilevato la violazione del ne bis in idem sostanziale.
Il programma criminoso era, per il ricorrente, già delineato nelle linee essenziali al momento della commissione della prima violazione, per cui le successive condotte rappresentavano l ‘ attuazione di un unico disegno criminoso. Risultano, invero, sovrapponibili i contesti territoriali delle condotte attuate mediante l ‘ importazione di sostanze stupefacenti dal Sudamerica e lo sbarco in diversi porti italiani. Anche la connessione cronologica non è stata valutata dal COGNOME dell ‘ esecuzione, trattandosi di reati commessi dal 2013 sino al 2014.
Infine, il ricorrente evidenzia il ruolo di cerniera che il condanNOME avrebbe svolto per le due associazioni che in definitiva si occupavano dei medesimi traffici di stupefacenti interscambiandosi, nonché l ‘ identità delle modalità operative, trattandosi di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e vari episodi di importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dal Sudamerica attraverso lo sbarco in porti italiani, oltre alla assoluta omogeneità del fine perseguito nell ‘ attuare le condotte.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che è noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un ‘ approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l ‘ omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio ─ temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Grava sul condanNOME che invochi l ‘ applicazione della disciplina del reato continuato, l ‘ onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all ‘ identità dei titoli di reato, in quanto possibili indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un ‘ abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Si osserva, poi, in tema di continuazione tra reati associativi e singoli reati fine, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell ‘ ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
In definitiva, la giurisprudenza reputa necessario che gli indici emersi confortino circa la sussistenza della dimostrazione che ab initio l ‘ intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata e che vi sia stata tale programmazione fin dal momento dell ‘ adesione del singolo partecipe al sodalizio di riferimento.
Con riferimento alla continuazione relativa a più reati associativi, questa Corte ha avuto modo più volte di rimarcare il condivisibile principio secondo il quale non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all ‘ omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi,
sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l ‘ unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271569 – 01), e che, qualora sia riconosciuta l ‘ appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolo della continuazione tra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell ‘ omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268786 – 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 266106 – 01).
Orbene, tali essendo i principi ai quali il Collegio intende dare continuità, si rileva che, nel caso al vaglio, il COGNOME dell ‘ esecuzione ha riscontrato, diversamente da quanto dedotto dall ‘ istante, che i due sodalizi per i quali è stato richiesto il riconoscimento della continuazione, solo in parte hanno operato nello stesso contesto temporale rilevando, altresì, che questi svolgono le proprie attività in luoghi diversi, con la partecipazione di concorrenti nel reato diversi.
Del resto, la «specifica indagine» sulla natura dei diversi sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, richiesta, come si è innanzi illustrato, dalla univoca giurisprudenza di legittimità, non consente di riconoscere il vincolo della continuazione tra due sodalizi dediti al narcotraffico solo perché il core business di entrambi è costituito dagli affari relativi all ‘ importazione di stupefacenti dal medesimo Paese di provenienza.
Rispetto alle specifiche considerazioni svolte dal COGNOME dell ‘ esecuzione, peraltro, il ricorso si limita, in modo generico, ad affermare la sovrapponibilità sia di periodi di durata, sia delle modalità attuative, senza indicare specifici dati, emersi in sede di cognizione, dai cui ricavare la sussistenza degli indici menzionati, soprattutto con riferimento al momento iniziale della adesione del ricorrente a ciascuno dei due sodalizi e circa il delineato ruolo di ‘cerniera’ tra le associazioni.
Gli elementi evidenziati nell ‘ ordinanza impugnata hanno, per contro, del tutto ragionevolmente indotto il COGNOME di merito a ritenere che non emergano indici positivi che evidenzino l ‘ unicità del momento deliberativo concernente la partecipazione ai due distinti sodalizi criminosi, e dunque l ‘ esistenza dei
presupposti per il riconoscimento della continuazione. Né l ‘ unicità del disegno criminoso non può desumersi dalla circostanza che entrambe le associazioni fossero finalizzate al traffico di stupefacenti, trattandosi di un indice affatto generico, dovendo piuttosto emergere la sussistenza di concrete modalità operative e di programmi perseguiti dalle compagini criminose da cui ricavare la sussistenza di una preordinazione unitaria che lega le varie condotte illecite.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME