Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NOCETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/s9tte le conclusioni del PG T, & p i . Gle)t).9(vc) i & afa L Q C-ChAi GLYPH D -Z M I la CP-f-tq-m–t; ))-‘stWL:rc2. ott C yti:c-co-o-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 il Tribunale di Parma quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da NOME.
1.1 GLYPH In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) le condotte, giudicate in due diverse sentenze, pur derivando entrambe dal ruolo svolto in una compagine societaria )hanno genesi autonoma, posto che la condotta distrattiva (che ha comportato la condanna per bancarotta) è stata posta in essere dopo l’apertura del procedimento penale per i reati tributari oggetto della prima sentenza ed allo scopo di svuotare il patrimonio della società attenzionata dalle indagini; non può pertanto ravvisarsi una deliberazione unitaria.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che:
vi era contiguità temporale – circa otto mesi – tra l’ultima condotta di reato in ambito tributario e la condotta distrattiva, aspetto non apprezzato nella decisione impugnata;
la complessiva ricostruzione delle condotte tenute dall’COGNOME porta a ritene che la società in questione era utilizzata già da tempo per scopi fraudolenti, poteva incidere la condotta distrattiva poi realizzatasi.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su profili oggetto di adeguata valutazione da parte del giudice della esecuzione.
3.1 Va premesso cheiin tema di riconoscimento della continuazione / il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle cond termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo d diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da par soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzio criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità s che giustifica il trattamento sanzioNOMErio più mite rispetto al cumulo mate (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diver commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per n indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiam psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nes esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però esp di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’ar c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implic reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tut singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condo giacché siffatta definizione dì dettaglio oltre a non apparire conforme al de normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserv ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenut valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.201 rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento del continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che n processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la cont spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistemati le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissio del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro l essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque fru determinazione estemporanea.
4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione, pur valutando il profilo inerenza delle condotte alla attività gestoria della società RAGIONE_SOCIALE evidenziato l’assenza di concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione le violazioni tributarie e la condotta distrattiva, valorizzando la collo ‘temporale’ della condotta distrattiva (nuova, sul piano tipologico), avvenuta quando si era scoperta la precedente attività truffaldina. Si tratta valutazione in fatto, del tutto adeguata e resistente alle obiezioni difensive esclude la stessa possibilità di una rivalutazione da parte di questa Co legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente