Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41189 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
sentita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 della Corte d’Appello di Napoli RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 1 febbraio 2024 la Corte di Appello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da NOME NOME, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
1.1 In sintesi, la Corte di Appello evidenzia che le diverse decisioni hanno ad oggetto tutte il reato di associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis cod.pen. ma si riferiscono a periodi storici diversi (dal 1990 sino al 2012) e ad ‘assetti organizzativi’ diversi e discontinui, sicchŁ non può ritenersi integrata la condizione di legge (medesimezza del disegno criminoso e deliberazione unitaria del medesimo) prevista dall’art. 81 cpv. cod.pen. .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Secondo la difesa vi sarebbe una sorta di ‘continuità evolutiva’ vissuta dal COGNOME quale partecipe del gruppo facente capo a NOME COGNOME, prima, e successivamente quale componente autorevole del clan COGNOME. Il territorio Ł il medesimo e la organizzazione sarebbe sempre la stessa, con i necessari adattamenti resisi necessari nel corso del tempo. Vi sarebbe dunque una unitaria deliberazione iniziale cui ha fatto seguito una pluralità di apporti associativi che andavano ritenuti espressione di tale disegno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite rivalutazioni in fatto su aspetti congruamente apprezzati in sede di merito.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
2.1 Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchŁ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
2.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi Ł – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato, dunquem che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
2.3 Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si Ł espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la
presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso in esame le valutazioni espresse dal giudice della esecuzione risultano pienamente logiche e del tutto immuni da vizi in diritto, atteso che le compagini associative succedutesi nel tempo – pur operando nel medesimo territorio avevano assetti organizzativi e riferimenti di vertice diversi.
Non può ritenersi, pertanto, che l’adesione iniziale ad un sodalizio di stampo mafioso possa determinare – come allegato dalla difesa – una sorta di ‘implicita programmazione’ di tutte le posteriori vicende correlate alla dinamica di rottura dei vincoli originari e formazione di nuove alleanze, per un periodo di tempo tanto consistente, atteso che ciò finirebbe per assimilare una generica tendenza a delinquere con la programmazione di una serie specifica di eventi correlati ad una finalità unitaria. La prospettazione difensiva, peraltro, Ł meramente assertiva lì dove afferma che si sarebbe trattato sempre della ‘medesima associazione’.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/09/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME