Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1970
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
l
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna nella veste di Giudice dell’esecuzione- ha ritenuto di essere in presenza di reati commessi in contesti delittuosi tra loro distinti, oltre che distanziati da un notevole arco temporale e che – sebbene concernenti aggressioni a beni giuridici della medesima tipologia, trattandosi di cessioni di sostanza stupefacente non emergesse la asserita preventiva ideazione unitaria, bensì una generica propensione del soggetto, verso la commissione di tali fattispecie delittuose; in ragione di ciò, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME quanto ai reati indicati nell’epigrafe del provvedimento stesso (reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bologna il17/03/2010, sanzionato con la pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa dal Tribunale di Bologna, con sentenza del 25/11/2015, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 18/04/2017 e passata in giudicato il 26/01/2018; reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bologna tra il 2010 e il 15/03/2011, sanzionato con la pena di mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con sentenza del 08/02/2018, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 18/02/2020 e passata in giudicato il 26/02/2021).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonchØ vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità della stessa, poichØ il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato gli indici rivelatori dell’unicità della risoluzione criminosa.
La difesa ha depositato note difensive, a mezzo delle quali si Ł integralmente richiamata alle ragioni poste a fondamento dell’impugnazione, precisando come gli elementi presenti nel provvedimento impugnato descrivano plurimi episodi, uniti dal vincolo di continuazione, verificatisi nell’arco di appena due anni, nel medesimo ambito territoriale, di identica tipologia ed evidenzianti una similare spinta a delinquere del soggetto, frutto dunque di una pianificazione di massima intervenuta in epoca antecedente, rispetto all’avvio della condotta piø risalente.
Il ricorso Ł inammissibile. Il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatto ed aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr.
J
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non ravvisandosi ipotesi di esonero al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 delle spese