Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOTRICELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro – ne veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di unificazione so vincolo della continuazione, presentata nell’interesse di NOME COGNOME c riferimento:
alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23/09/2020 (passata giudicato il 16/06/2021), di condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti reclusione ed euro 2.667,00 di multa per il reato di usura, commesso in Botricell tra il dicembre 2004 e il gennaio 2006, in danno dell’imprenditore NOME COGNOME;
alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/12/2020 (passata giudicato il 30/03/2022), di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di usura, commesso i Botricello, dal mese di aprile 2015 al mese di luglio 2018, in dan dell’imprenditore NOME COGNOME;
alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 02/11/2021 (passata giudicato il 04/07/2022), di condanna alla pena di anni cinque e mesi dieci reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di usura, commesso in Sell Marina tra il 24 e il 31 maggio 2011 in danno di NOME COGNOME, gestore di un autosalone, in Cropani negli anni 2011 e 2012 in danno di NOME COGNOME, ristoratore e in Sellia Marina dall’anno 2007 al mese di agosto 2012, in danno NOME COGNOME, titolare di omonima ditta artigianale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza/contraddittorietà dell motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., riferimento agli artt. 81 e 671 cod. proc. pen.
La difesa ha presentato memoria, mediante la quale ha ribadito le ragioni sull quali si fonda l’atto di impugnazione.
Le doglianze poste e fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da critiche meramente versate in punto di fatto, lamentan esse come l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’un del disegno criminoso, emergenti dall’esame delle condotte delittuose realizzat Dette censure, si ripete, sono tutte versate in fatto e, altresì, appaiono mera riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vaglia disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dal Giudice dell’esecuzio
nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazion ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto sl apparendo quindi frutto di separate volizioni. La motivazione adottata dalla Cort di appello di Catanzaro, infine, è logica e coerente, oltre che priva di form contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivo stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2024.