Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8504 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8504 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di SCIACCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. 671 cod. proc. pen., lamentando che l’ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere – perché in fatto e manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Sciacca in composizione monocratica nel provvedimento impugNOME. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a se sentenze esecutive, che: – detti reati, per quanto evasioni dagli arresti domiciliari commesse in un medesimo luogo (Agrigento) e in un periodo di tempo compreso tra il 22.8.2018 e il 6.2.2019, non possono tuttavia essere considerati espressione di unitarietà del disegno criminoso; – non può, infatti, ritenersi che nel momento in cui l’imputato evadeva dagli arresti domiciliari il 22.8.2018 (sentenza irrevocabile il 15.09.2023) potesse avere già ideato e programmato nelle linee essenziali le successive commissioni di analoghi reati nei giorni del 26.8.2018 (sentenza irrevocabile il 17.10.2022), del 7.9.2018 (sentenza irrevocabile il 4.11.2022), del 20.9.2018 (sentenza irrevocabile il 6.2.2020), del 5.10.2018 (sentenza irrevocabile 1’11.2.2022) e del 6.2.2019 (sentenza irrevocabile il 19.1.2024): – inoltre, dalla disamina delle motivazioni delle predette sentenze emerge che l’imputato si allontanava dalla propria abitazione per circostanze occasionali o per necessità di ordine contingente (avendo lo stesso dichiarato di essersi recato in tabaccheria in occasione dell’evasione del 7.9.2018; o ancora il 20.9.2018 per avere visto cadere a terra il fratello, che, evaso anche lui dagli arresti domiciliari, era stato intercett dagli agenti operanti; o, inoltre, perché trovato alla guida di un’autovettura in occasione delle evasioni del 22.8.2018 e del 5.10.2018); – trattasi di elementi, tutti, che non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso, perché indicativi del solo movente dei delitti commessi e non costituenti prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso, che caratterizzano l’istituto della continuazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sulla omogeneità del bene protetto e sulla analogia dell modalità di condotte, sintomatiche di una plausibile ideazione preventiva finalizzata
ad un deliberato rifiuto di sottostare alle prescrizioni connesse alla misura cautelare, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.