Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/03/2023 del GIP TRIBUNALE di GELA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 27 marzo 2023, il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta all’applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati dalle seguenti sentenze:
sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Gela in data 20 giugno 2008; irrevocabile il 2 marzo 2022, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 640 commesso in Niscenni il 21 aprile 2015;
sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 17 settembre 2018, irrevocabile il 5 giugno 2020, di condanna alla pena di anni 1 mesi 1 di reclusione per i reati di cui agli artt. 99 comma 2 nn 1 e 2, 110, 56, 614, 337, 582, commessi in Castelvetrano l’11 maggio 2015;
sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 18 ottobre 2018, irrevocabile il 5 marzo 2019, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui agli artt. 61 nn 2 e 7, 110, 624 bis, commesso in Pietraperzia il 23 aprile 2015.
Il giudice dell’esecuzione riteneva mancante la prova di un’unica progettualità in considerazione dell’omessa indicazione, da parte della condannata, degli elementi da cui inferire la natura unitaria del disegno criminoso in relazione alle succitate sentenze, tenuto conto peraltro che, dai dati fattuali da esse evidenziati, si evinceva che le diverse condotte predatorie, seppur cronologicamente vicine, erano state realizzate in luoghi diversi e sfruttando contingenze del tutto occasionali, non preventivate dalla istante (quali la presenza in casa di persone anziane o la momentanea assenza all’interno dell’abitazione dei proprietari).
Secondo la Corte territoriale, dunque, i fatti costituivano espressione non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti al fine di conseguire profitti mediante la loro commissione.
GLYPH Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, la ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione abbia escluso la ricorrenza del vincolo unitario, nonostante i numerosi indici sintomatici della continuazione cristallizzati nelle suindicate sentenze e dalla medesima allegati nell’istanza introduttiva: a) la contiguità cronologica (i reati sono stati commessi in un ristrettissimo arco temporale ricompreso tra il 21 aprile e il 10 maggio 2015); il medesimo modus operandi (tutte le azioni predatorie erano dirette verso abitazioni di anziane donne in cui la predetta riusciva ad introdursi fingendosi una impiegata
dell’RAGIONE_SOCIALE al fine di giungere alla sottrazione della refurtiva).
GLYPH Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la sua requisitoria in data 3 novembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La requisitoria è stata depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’udienza camerale, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l’intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01).
2. Il ricorso è infondato.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse, deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire, ove rinvenuti, la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862).
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reat commessi) che caratterizza il reato continuato.
La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, Rv. 246838).
Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, Rv. 270074, che ha affermato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate dì vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso in esame la valutazione operata dal giudice della esecuzione appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da alcun vizio logico. Ciò perché proprio lo scrutinio dei fatti accertati nelle tre sentenze irrevocabili ha condotto il giudice della esecuzione ad escludere una loro preventiva deliberazione unitaria, con valutazioni non irragionevoli.
Ed invero, nell’ordinanza gravata è stata evidenziata la non rilevabilità di concreti indici sintomatici della dedotta continuazione, posto che le diverse condotte predatorie, sebbene commesse in un lasso temporale ravvicinato, appaiono frutto di determinazioni estemporanee giacché legate a circostanze del tutto contingenti che di volta in volta si presentavano alla ricorrente, la quale ne approfittava per porre in
essere l’azione criminosa al fine di sottrarre quanto rinvenuto nell’abitazione della vittima all’uopo designata.
Si tratta di una condivisibile impostazione metodologica, nell’ambito della quale il giudice dell’esecuzione, al di là di alcuni tratti di comunanza dei diversi illeciti, sceso nell’esame delle concrete vicende oggetto di giudizio con apprezzamento di specifiche circostanze che risultano idonee a sostenere la valutazione operata. A fronte di tali argomentazioni i profili di critica si risolvono, al di là della sottolineatu dei tratti comuni nella tipologia di illeciti (aspetto considerato dal Tribunale) lin una non consentita richiesta di rivalutazione del percorso argomentativo espresso in sede di merito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente