Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5841  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con cinque sentenze (1. GUP Tribunale di Fermo del 06/12/2018 irr. 12/02/2020 per i reati di cui agli artt. 110, 628, 582, 585, 576, 648 cod. pen, commessi in Porto San Giorgio il 30/06/2018; 2. Corte di appello di Bologna del 12/02/2021, irr. il 14/05/2021 per i reati cui agli artt. 110, 628, 624, 625 n. 7 cod. pen, commessi in Carpi il 30/05/2018; 3. Corte di appello di Milano del 30/03/2021, irr. il 15/05/2021 per i reati cui agli artt. 110, 648, 628 cod. pen. commessi in Segrate e Peschiera Borromeo il 18/05/2019; 4. GUP Tribunale di Grosseto del 23/09/2021 irr. 11/02/2022 per il reato di cui all’art. 628 cod. pen, commesso in Follonica il 22/03/2019; 5. Corte d’appello di L’Aquila del 24/01/2022 895 del 1967, commessi in Avezzano il 12/04/2019), ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.
La Corte ha ritenuto che, nonostante la parziale omogeneità delle norme giuridiche violate, non potesse ravvisarsi la sussistenza di disegno unitario tra le condotte criminose, stante l’assenza di altri specifici elementi da cui desumersi una loro preventiva ideazione, anche in considerazione della lontananza geografica d3e.’. luoghi di commissione dei fatti, e l’arco temporale (dal maggio 2018 all’aprile 2019) in cui erano stati commessi.
NOME, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Il Giudice dell’esecuzione è pervenuto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio de quo attraverso una motivazione erronea, non avvedendosi che ìl condannato, essendo stato tratto in arresto e poi sottoposto a misura cautelare , era stato in tal modo interdetto dal proseguire il disegno criminale, ripreso non appena tornato in libertà; la difesa evidenzia infine, quale indice essenziale di sussistenza del medesimo disegno criminoso, l’omogeneità della materia penale violata.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va – pertanto – rigettato.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413)
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ciò premesso, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi
sopraenunciati, ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso alla luce della disomogeneità territoriale degli accadimenti, e di un comunque apprezzabile arco temporale di realizzazione.
Ciò è sufficiente per ritenere, in assenza di altri elementi, che le condotte criminose non siano state frutto di una programmazione unitaria.
Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell’esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze.
Invero, il ricorrente si è limitato a sollecitare, in maniera del tutto generica, una valutazione alternativa degli argomenti posti alla base della decisione impugnata, omettendo peraltro di muovere nei confronti degli stessi una specifica censura.
A tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte – a più riprese – ha affermato che l’accertamento degli indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso «è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente