Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30988 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30988 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a LATINA il 15/07/1989
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma in funzione di Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, proposta nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME, tra reati giudicati con tre sentenze irrevocabili, due relative a reati associativi, la terza p reati di lesioni personali aggravate, ricettazione, violazione della normativa in tema di armi, per due delle quali (quelle sub n. 1 e 2 dell’istanza) la Corte di appello di Roma aveva già riconosciuto la continuazione con ordinanza del 31 maggio 2017.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (violazione degli artt. 671, 187 disp. att. cpp. violazione art. 81 cod. pen. e omessa motivazione, tenuto conto che il lasso temporale individuato tra i fatti sarebbe errato perché la data in cui è sorta l’associazione dedita ad attività estorsive non è l’anno 2016 ma è precedente; inoltre si segnala che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che, come affermato dalla sentenza sub 1, le estorsioni erano state ritenute aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., facendo riferimento a condotte attuate nel territorio di Latina di cui alle sentenze sub 1 e 2) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato non ravvisandosi il lamentato difetto di motivazione.
Rilevato, infatti, che il Giudice dell’esecuzione ha valorizzato l’amplissimo arco temporale che, comunque, intercorre tra i due diversi reati associativi di cui alle sentenze sub 1 e 3, la diversa composizione delle due associazioni, il diverso contesto di riferimento, al di là dell’omogeneità dei titoli di reato, la diversa consistenza d programmi attuati attraverso le due associazioni.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, n
attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illecit altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazion di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché tenendo c anche dell’intervenuto riconoscimento, per alcune condotte, anche in sede di cognizione del vincolo della continuazione, adeguatamente escluso, con motivazion esauriente per i due sodalizi oggetto dell’istanza.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
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Il Consigliere estensore ente