Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8413 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 17/03/1962
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore general Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudi dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sen esecutive, pronunciate dalla medesima Corte.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore COGNOME deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizi motivazione.
In particolare, rileva la difesa che la Corte territoriale ha rigettato l’istanza senza val gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui al sentenze di condanna, in particolare trascurando la natura omogenea dei reati (estorsioni) l’identico modus operandi, caratterizzato, quasi sempre, dall’agire di NOME COGNOME unitamente al figlio NOMECOGNOME ponendo in essere condotte estorsive/usurarie (anche queste ultime fortement minacciose) aventi il medesimo obiettivo, costituito dal ricevere dalla vittima di turno somm denaro, così traendo un illecito profitto. Osserva che il fatto di cui alla prima sentenza ogge domanda di unificazione, che si sviluppa anche in Modena e in Barberino del Mugello, trae la sua origine a Roma, ossia nello stesso contesto spaziale di commissione dei reati giudicati con l’al sentenza. E insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abi programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficient a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato ch invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi sp e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronolog
degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita i alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/20 COGNOME, Rv. 267580).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell’istanza di unificazione in esecutiva evidenziando, per quanto di interesse in questa sede, che: – detta istanza è priva elementi concreti dai quali fondatamente desumere la sussistenza dei presupposti di cui all’ar 81 cpv. cod. pen.; – le due sentenze hanno in comune il fatto di concernere reati di estorsio ma è differente il movente e il contesto nel quale i due COGNOME (NOME e COGNOME rispettivamente padre e figlio) hanno agito; – nel primo caso si tratta di una cond minacciosa e intimidatoria finalizzata ad un recupero crediti per conto di terzi, in cui le v che non sono vittime di usura, subiscono dai due COGNOME un tentativo di estorsione quanto, con due ruoli differenti, ritenute debitori di una somma ingente di denaro nei confr di altri più importanti personaggi del panorama criminale, nell’interesse e su incarico dei i due COGNOME hanno assunto la suddetta funzione di recupero crediti; – nel secondo caso tratta di condotte minacciose e intimidatorie finalizzate ad ottenere il pagamento di somm scaturite da prestiti usurari; – ne consegue che i reati di cui alle due sentenze, per le q invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione, non solo hanno movent completamente differenti tra loro, ma non risultano commessi nello stesso luogo (Roma), perché il reato continuato di cui alla prima sentenza è costituito anche da condotte ill accertate in Emilia Romagna e in Toscana, quindi non poste in essere a breve distanza dalle altre e tra loro; – i fatti di cui alla prima sentenza risultano commessi non oltre il maggio 2014, mentre i fatti di cui alla seconda sentenza risultano accertati dal 2016 al me di luglio 2018 e dal mese di giugno 2016 al mese di luglio 2017, con un intervallo temporal rispetto ai fatti di cui alla prima pronuncia rispettivamente di un anno e mezzo e di due an si tratta di condotte delittuose che, benché astrattamente omogenee, in realtà son sostanzialmente assai differenti tra loro e connotate da diversi profili di gravità e perico Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dal giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81 secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissio di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificab a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenz veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615).
A fronte della argomentazioni dell’ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridic ricorrente insiste nei termini generici e aspecifici sopra indicati, reiterando le stesse de
persuasivamente respinte e soprattutto non confrontandosi col valorizzato dato temporale, senza dubbio dirimente.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann Sterlicchio al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dall sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.