Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5331 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5331 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protet contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicit abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficient a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); e che consolidata è l’affermazione della radicale diversità dell’iden della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto p configurabilità del reato continuato.
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso tra le due sentenze oggetto dell’istanza è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione, con adeguata analisi, estrinsec attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali sopra indicati, atteso che il G.E. ha ritenuto insuss gli elementi per ritenere l’unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante la parziale omogeneità delle norme incriminatrici violate, il lasso temporale intercorso tra le condotte (5 mesi) differenti modalità di commissione dei fatti (l’uno in concorso, l’altro monosoggett precludessero la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria.
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa,delle ammende. Così deciso il 28/11/2024