Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2205 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2205 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 17/07/2025
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze irrevocabili di condanna, rispettivamente concernenti le seguenti fattispecie: ricettazione del 27 marzo 2014, uso di marchi contraffatti del 3 marzo 2017, truffa del 27 luglio 2014, truffa del 5 settembre 2014, detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità dell’Il settembre 2014.
Avverso il provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo motivo ha censurato l’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione alle sentenze di condanna per le truffe consumate a Napoli il 27 luglio 2014 e il 5 settembre 2014, avuto riguardo all’identità della fattispecie penale e alla prossimità cronologica.
Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice abbia omesso di vagliare la configurabilità della continuazione tra gruppi di reati commessi in epoca contigua, al fine di fronteggiare uno stato di indigenza economica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso tra le fattispecie oggetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. in ragione della prevalente eterogeneità dei reati; ha considerato insufficiente la collocazione di taluni dei delitti nello stesso arco temporale e la prospettazione, quale causale, di una grave situazione di indigenza economica, evidenziando che la scelta di uno stile di vita improntato al crimine non possa fondare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Rispetto alle argomentazioni che precedono i due motivi di censura si rivelano aspecifici e meramente reiterativi delle deduzioni formulate con la disattesa istanza.
Il ricorrente si duole che il giudice abbia negato la continuazione riguardo ai delitti di truffa, a dispetto dell’identità della fattispecie criminosa e dello str arco temporale di consumazione.
La doglianza non si confronta con il principio di diritto affermato da questa Corte, richiamato dal giudice di merito, secondo cui grava sul condannato, che in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356).
Il ricorrente lamenta ulteriormente che il giudice abbia trascurato la possibilità di verificare la sussistenza della continuazione con riferimento a gruppi di reati commessi in epoca contigua e/o dettati da una condizione di grave indigenza.
Neppure questa ulteriore censura coglie nel segno atteso che, ai fini dell’accertamento della sussistenza della continuazione, non si deve avere riguardo agli intenti perseguiti dall’autore delle diverse azioni delittuose, occorrendo piuttosto che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili a un unico atto volitivo (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, De Santis, Rv. 203987 01): l’eventuale identità del movente, collegato alla necessità di soddisfare bisogni e contingenti necessità di ordine economico, nel caso di specie non meglio esplicitati, è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confusa con il generico proposito di commettere reati.
Ed invero, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, «in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (sez. 1, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 – 01).
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, dandone conto con argomentazioni logiche e non contraddittorie, con le quali il ricorrente non si confronta, opponendo la generica individuazione di una progettazione delittuosa unitaria e non adempiendo all’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’invocata disciplina di favore, anzi sollecitando
una non consentita rivalutazione nel merito del percorso argomentativo a fondamento della decisione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
4. L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 vembre 2025.