Reato Continuato: la Cassazione Chiarisce i Requisiti
L’istituto del reato continuato rappresenta un caposaldo del nostro sistema penale, permettendo di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede la presenza di presupposti rigorosi. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce che per riconoscere la continuazione non basta una generica motivazione, ma è necessaria la prova di un piano unitario che leghi i diversi delitti, escludendo che la condizione sociale o etnica dell’imputato possa, da sola, costituire tale legame.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di un uomo, già condannato con decisioni definitive per reati di diversa natura (resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni), di vedere applicata la disciplina del reato continuato. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando le pene inflitte nelle singole sentenze. Il Tribunale di Roma, in prima istanza, aveva respinto la richiesta, non riscontrando elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di una preordinazione unitaria alla base dei diversi fatti delittuosi.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge. In particolare, sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato le sue particolari ragioni personali, correlate alla sua provenienza etnica, come elemento unificante delle condotte criminali.
La Questione Giuridica e i Limiti del Reato Continuato
Il nucleo della questione sottoposta alla Corte Suprema riguardava i criteri per l’accertamento del ‘medesimo disegno criminoso’. Può la condizione di migrante o l’appartenenza a un determinato gruppo etnico costituire, di per sé, l’elemento che lega reati diversi e commessi in momenti distinti? La difesa del ricorrente puntava proprio su questo aspetto, cercando di far valere una sorta di ‘causa’ sociale e personale come filo conduttore delle sue azioni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno sottolineato come i reati oggetto delle condanne definitive – resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni – fossero del tutto eterogenei tra loro. Non è emerso alcun elemento concreto che potesse indicare un piano criminoso unitario e preordinato.
La Corte ha specificato che il richiamo alla condizione etnica o sociale del soggetto migrante è stato ritenuto un argomento generico e non pertinente. Tale condizione, secondo i giudici, non può automaticamente tradursi nella prova di un unico disegno criminoso. Manca, in altre parole, quel nesso psicologico e programmatico che deve caratterizzare il reato continuato, distinguendolo da una mera successione di reati occasionali e slegati tra loro. La doglianza del ricorrente è stata quindi qualificata come una generica lamentela, priva della specificità necessaria per mettere in discussione la decisione del Tribunale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione rafforza un principio fondamentale: per l’applicazione del reato continuato non sono sufficienti motivazioni generiche o legate a condizioni personali, ma è indispensabile la prova concreta di un’unica programmazione criminosa che preceda e leghi le singole condotte. La decisione sottolinea che ogni reato, pur commesso dalla stessa persona, va considerato autonomo, a meno che non si dimostri in modo rigoroso che esso sia parte di un piano più ampio e predeterminato. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
È sufficiente l’origine etnica di una persona a giustificare l’applicazione del reato continuato?
No, secondo la Corte di Cassazione, la provenienza etnica o la condizione sociale di migrante non sono, di per sé, elementi sufficienti a dimostrare un’unitaria preordinazione dei fatti delittuosi, soprattutto se i reati sono di natura eterogenea.
Quali sono i presupposti per il riconoscimento del reato continuato?
Dal provvedimento emerge che per il riconoscimento del reato continuato è necessario desumere elementi indicativi di una ‘preordinazione unitaria dei fatti delittuosi’, ovvero un medesimo disegno criminoso che lega le diverse condotte.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando la causa di inammissibilità non esclude la colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16211 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 22 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha respinto l’i avanzata da RAGIONE_SOCIALE tesa ad ottenere l’applicazione della disciplina de continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indica osservando che nel caso di specie non potevano desumersi elementi indicativi preordinazione unitaria dei fatti delittuosi.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME lamentando erronea applicazione di legge per non avere il Tribun apprezzato le particolari ragioni (correlate alla provenienza etnica) sottese a delittuose.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità addotti.
Le condotte oggetto di accertamento definitivo (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni), come coerentemente argomentato in sede di merito, appaiono del eterogenee e non risultano correlate alla condizione etnica o sociale del migrante, il che rende generica la doglianza.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del rico pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Ca ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, a dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente