Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33416 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/Cul – ira , le conclusioni del PG O. ) -tk tk.1c L GLYPH c, , kt c ,c.r.-lero t GLYPH ka t: I
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze definitive.
La prima di queste è stata emessa dal Tribunale di Marsala in data 22 dicembre, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2020 e condanna l’imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di furto pluriaggravato commesso in data 27 novembre 2013; la seconda, è stata emessa dal Tribunale di Marsala, in data 13 dicembre 2018, divenuta definitiva il 4 luglio 2023, con condanna alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 800 di multa riconosciuta, la continuazione tra più reati di furto pluriaggravato, commessi in Marsala in data 18 gennaio e 24 marzo 2014, nonché alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per il reato di cui agli artt. 110,612, comma secondo cod. pen., contestato al capo 12 nonché alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il residuo reato di cui agli art 110, 424 cod. pen. contestato al capo 13 della rubrica.
2.Avverso il descritto provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, affidando le proprie doglianze a con un unico motivo con il quale si contesta l’erronea applicazione di legge penale.
il Tribunale ha escluso l’unicità del disegno criminoso tra reati senza tenere conto della reiterazione della condotta illecita, della particolare brevit dell’intervallo di tempo trascorso tra i reati oggetto della richiesta, pari a cir due mesi, nonché della natura omogenea degli stessi.
Si richiama il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità secondo il quale tra gli indici che denotano la sussistenza dell’identit del disegno criminoso vi è la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini di vita la tipologia dei reati, il protetto, l’omogeneità delle violazioni, precisando che anche il riscontro di uno di questi purché pregnante, è idoneo ad accertare la sussistenza dell’identità del disegno criminoso tra le violazioni.
Si deduce che lo stile di vita adottato dal soggetto non è di per sé idoneo a integrare l’unicità del disegno criminoso ma può operare sul piano della prova di questo. Infatti, si sostiene che, nel caso al vaglio, vi sarebbe una particolare intensità di adesione a scelte di vita condizionate dall’ambiente, dalle inclinazioni del soggetto e dal carattere di questi.
Trattandosi di scelta di vita questa può assumere un elevato significato indicativo in relazione all’anticipata programmazione delle singole condotte in presenza della medesima tipologia di reati. L’ordinanza impugnata prende in considerazione il solo dato della reiterazione dei reati ai fini del riget dell’istanza.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Va premesso, in via generale, che questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell’agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante all condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il Giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, dunque, da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, l brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413).
L’identità del disegno criminoso deve essere esclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). 3
Infatti, la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano, di pe sé, il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reat risultino comunque frutto di determinazione estennporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
È noto poi, che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903) ha affermato che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggett della domanda sottoposta al suo esame.
Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
Dunque, le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi omoge rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno” (Sez. 1, n. 20471 de 15/03/2001, COGNOME, Rv. 219529; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, COGNOME, Rv. 258227).
Più specificamente, di recedente, questa Corte ha considerato (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01) necessaria la valutazione, da parte del giudice dell’esecuzione del riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in
un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituent oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito, pur godendo di piena libertà di giudizio (in tale ultimo senso, cfr. Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944 – 01).
3. Tali essendo i principi generali cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la motivazione svolta dal Giudice dell’esecuzione non è incongrua né manifestamente illogica e le osservazioni del ricorrente sono, in parte, generiche e, in altra parte, non coerenti rispetto ai richiamati principi giurisprudenziali.
L’ordinanza tiene conto dell’indubbia continuità cronologica tra i reati nonché della omogeneità di questi, ma rimarca la circostanza che la sentenza sub 2 ha riconosciuto la continuazione tra più reati di furto pluriaggravati (un furto con strappo e furti in abitazione) ma ha escluso l’esistenza del disegno criminoso con riferimento ai diversi reati, contestualmente giudicati, riguardanti il delitto minaccia aggravata e di danneggiamento seguito da incendio.
La sentenza sub 1, quindi, potrebbe essere presa in considerazione ai fini della domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., soltanto con riferimento ai reati di furto giudicati con la sentenza sub 2.
Su tale punto, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che pur trattandosi di reati omogenei perpetrati in un contesto territoriale analogo, le vicende sono differenti e, anzi, rivelatrici della serialità della condotta e di una gener tendenza a delinquere.
La sentenza sub 1, infatti, si riferisce al reato di furto in concorso con NOME COGNOME, avvenuto in data 27 novembre 2013 e ha ad oggetto 400 metri di cavi di rame e materiale ferroso, nonché risulta realizzato attraverso l’introduzione in uno stabilimento in fase di ristrutturazione, dopo l’effrazione della catena utilizzata come chiusura del cancello di accesso.
Gli altri reati di furto aggravato (furto furto in abitazione e con strappo giudicati con la sentenza sub 2 sono stati commessi dal ricorrente in concorso con diversi soggetti (NOME COGNOME NOME, oppure con COGNOME e con NOME COGNOME o ancora con COGNOME e NOME COGNOME, o infine, insieme a COGNOME e COGNOME) rispetto al concorrente nell’unico reato di furto di cui alla sentenza sub 1.
Il Giudice dell’esecuzione, poi, rende conto, con ragionamento immune da illogicità manifesta, di modalità di esecuzione diverse, riguardando la seconda sentenza il furto beni lasciati all’interno di veicoli parcheggiati sulla pubblica v
oppure sottratti in presenza dei proprietari dalle vetture, con destrezza e con modalità fraudolente, nonché ancora aventi ad oggetto beni quali trasformatori per notebook marca Acer, un monitor e altri componenti di computer portatili, sottratti all’interno della sede dell’RAGIONE_SOCIALE, di una biciclet carbonio, una idropulitrice un quad e, ancora, un televisore e, infine, un reato di furto con strappo di una borsa.
Peraltro, si rimarca che il furto di cui alla sentenza sub 1, avente ad oggetto cavi di rame, è stato posto in essere a distanza dai due ai quattro mesi rispetto ai successivi delitti di furto, già giudicati con la sentenza sub 2.
Le modalità diverse della seconda vicenda, definita con la sentenza sub 2, si giustifica proprio con il fatto che vi sono state anche attività intimidatorie post in essere da COGNOME, cioè la minaccia aggravata e il danneggiamento seguito da incendio.
In definitiva, con ragionamento ineccepibile, viene ritenuta la ulteriore condotta, oggetto della sentenza irrevocabile sub 1, espressione di uno stile di vita e addirittura di un’inclinazione a commettere reati della stessa indole.
La motivazione, dunque, fa corretta attuazione del principio di diritto secondo il quale grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici no attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Inoltre, si richiama il condivisibile principio, affermato da questa Corte, secondo il quale quando, con sentenza irrevocabile, è stata ritenuta la continuazione interna solo per alcuni reati e rigettata per altri, non si può riconoscere la continuazione solo con alcuni dei reati presi in esame dal giudice della cognizione.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il condivisibile principio secondo il quale, la proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (Sez. 1, n. 48580-17, del 17/10/2017, non mass; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, COGNOME, Rv. 247482; Sez. 1, n. 5153 del 11/10/1996, NOME, Rv. 206034).
È peraltro, quella resa dal Giudice dell’esecuzione, una motivazione più che rafforzata e specifica quanto all’esistenza di puntuali ragioni per escludere la riconducibilità del furto di rame agli altri reati di furto e che tiene conto che, sede di cognizione, è stata riconosciuta la continuazione tra pluralità di furti
aventi ad oggetto i beni più svariati, escludendola per altri titoli di reato richiama Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, COGNOME, Rv. 219529 – 01, secondo le quali il Giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare il riconoscimento del vincolo della continuazione precedentemente operato, per alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno).
4.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 30 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente