Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione, svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiesto l’ànnullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 ottobre 2023 il Tribunale di Cosenza ha rideterminato, quale giudice dell’esecuzione ed ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in tre anni e tre mesi di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME, con due distinte sentenze, per i reati, rispettivamente, di detenzione e porto illegali d arma clandestina e calunnia.
Ha, in proposito, ritenuto che COGNOME, tratto in arresto dai Carabinieri mentre procedeva a bordo di un’autovettura e nella flagrante detenzione di una pistola clandestina, ha, nella successiva udienza di convalida, reso dichiarazioni calunniose nei confronti dei militi, cui ha addebitato un comportamento malizioso e non ortodosso, in espressione del medesimo disegno criminoso che ha ispirato la commissione dei reati in materia di armi, in tal senso dovendosi valorizzare la consequenzialità e la prossimità temporale delle condotte.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudicé dell’esecuzione accolto l’istanza di COGNOME sulla scorta di considerazioni illogiche, contraddittorie e distoniche rispetto al quadro normativo.
Osserva, in particolare, che il Tribunale, pur muovendo da premesse giuridicamente corrette, ha omesso di verificare se, nel caso di specie, ricorressero o meno le condizioni per sussumere i diversi reati all’interno del medesimo disegno criminoso, ciò che, a ben vedere, deve escludersi, non potendosi ipotizzare, sul piano logico, che l’imputato «abbia “previsto”, sin dal momento del primo reato (detenzione e porto in luogo pubblico dell’arma clandestina), che le forze dell’ordine lo avrebbero controllato rinvenendo l’arma in suo possesso; che le stesse lo avrebbero tratto in arresto; che, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, avrebbe accusato falsamente gli operanti di aver attestato, nel verbale di arresto, circostanze non veritiere».
Il ricorrente stima, invero, tale ricostruzione «difficilmente ipotizzabile su piano logico, a meno che non si voglia inopinatamente ritenere che il Funai, in virtù di mirabolanti capacità profetiche, abbia potuto prefigurarsi “in tempi non sospetti” la sequela dei suddetti accadimenti, in modo da maturare, con largo anticipo, il proposito di commettere il reato di calunnia» che, in realtà, è sopravvenuto «in conseguenza di circostanze del tutto contingenti ed estemporanee, quali l’arresto del COGNOME e le modalità di rinvenimento dell’arma riferite dai militari nel verbale di arresto».
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merito, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fi dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenzial (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione dell condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenz delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
La verifica di tale preordinazione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi
fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo. senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai canoni ermeneutici sopra enunciati ed è pervenuto all’accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in esito ad un percorso argomentativo gravemente viziato.
Il Tribunale ha, infatti, valorizzato la relazione, cronologica e funzionale, tra le condotte illecite – la più recente delle quali è stata posta in essere, probabilmente, allo scopo di conseguire l’impunità per quelle più risalenti senza in alcun modo verificare se ed in quale misura potesse ritenersi che COGNOME, all’atto di entrare in possesso dell’arma e, quindi, di portarla in luogo pubblico, avesse progettato, sia pure a grandi linee, di calunniare le forze dell’ordine, in caso di sua sottoposizione a controllo.
Così facendo, il giudice dell’esecuzione ha trascurato di considerare che gli accadimenti si sono, in concreto, succeduti in termini tali da rendere del tutto implausibile, per le ragioni spiegate dal ricorrente, che l’imputato si fosse prefigurato, tra l’altro, la dinamica dell’intervento dei Carabinieri e, palesando incredibili doti di preveggenza, avesse, sin dal momento dell’acquisizione dell’arma, deciso di rendere dichiarazioni volte a confutare, in buona sostanza, la fedeltà di atti pubblici, quale il verbale di arresto, il cui contenuto, ex ante, egli non avrebbe mai potuto immaginare.
Il vero è, piuttosto, che il rilascio, in sede di interrogatorio di garanzia, propalazioni menzognere e calunniose è stato frutto, per necessità di cose, di una iniziativa del tutto estemporanea: pertinente, si palesa pertanto, sotto questo aspetto, il richiamo al condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma
deliberato fin dall’inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l’occasionalità di uno di questi» (Sez. 3, n. 896 de 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266179 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 35805 del 24/05/2007, COGNOME, Rv. 237643 – 01).
Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, che può essere disposto senza rinvio, stante il positivo e definitivo riscontro dell’insussistenza delle condizioni pe applicare, nella fattispecie, la disciplina del reato continuato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 05/04/2024.