Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/05/1949
avverso l’ordinanza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l’istanza, avanzata dal predetto, per l’applicazione dell disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali egli è stato riconosci colpevole con le sentenze indicate nella medesima richiesta;
Rilevato che il decidente ha evidenziato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, la mancanza di elementi per affermare l’unicità del medesimo disegno criminoso, tenuto conto che – quanto alle sentenze sub 1) e 2) – in un caso si trattava di un assegno rubato e nell’altro di un assegno falsificato e che il soggetto indicato dal ricorrente (tale COGNOME) aveva rivestito un ruolo differente nelle due vicende;
Considerato, altresì, che – rispetto alle sentenze sub 3) e 4) – i relativi reati erano avvenuti a notevole distanza di tempo tra loro, con diverse modalità e che uno soltanto era stato consumano in concorso con altri, mentre la sentenza sub 5) riguardava una bancarotta fraudolenta documentale commessa nel 2002;
Rilevato che, senza incorrere in vizi logici, la Corte di appello ha osservato per il primo gruppo di reati che essi costituivano il frutto di condotte del tut autonome attuate in base a situazioni estemporanee, mentre per il secondo gruppo ha evidenziato che i reati divergevano tra di loro anche per le modalità della condotta, che erano stati commessi a notevole distanza di tempo tra loro e, in alcuni casi, dopo l’espiazione della condanna per quelli precedenti;
Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
Rilevato, in conclusione, che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.