Reato Continuato: La Cassazione Nega il “Medesimo Disegno Criminoso”
L’istituto del reato continuato rappresenta un’importante figura del diritto penale, consentendo di unificare sotto un’unica, più favorevole sanzione, una serie di illeciti commessi in attuazione di un medesimo progetto. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa dimostrazione del cosiddetto “medesimo disegno criminoso”. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo istituto, chiarendo quando la diversità dei reati e dei beni coinvolti impedisce di riconoscere un piano unitario.
I Fatti del Caso: Due Sentenze e una Richiesta
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte nasce dalla richiesta di un condannato di vedere applicata la disciplina del reato continuato a due diverse sentenze divenute irrevocabili.
La prima sentenza riguardava un reato di ricettazione per aver ricevuto oggetti provento di furto, tra cui una borsa, una cintura e un piumino da neonato. Sebbene la perquisizione fosse avvenuta nell’ottobre 2016, il furto originario risaliva al luglio dello stesso anno.
La seconda sentenza, invece, condannava la stessa persona per una pluralità di reati commessi nell’ottobre 2016: un altro episodio di ricettazione (questa volta avente ad oggetto un’autovettura), resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e altre infrazioni minori.
L’interessato, tramite il suo difensore, sosteneva che tutti questi episodi fossero riconducibili a un unico disegno criminoso e che, pertanto, le pene avrebbero dovuto essere unificate secondo le regole più favorevoli del reato continuato.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Applicazione del Reato Continuato
La Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Macerata in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le censure proposte dal ricorrente fossero semplici “doglianze in punto di fatto”, ossia contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, non ammissibili in sede di legittimità. Inoltre, hanno condiviso pienamente le argomentazioni del giudice precedente, che aveva correttamente escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di considerazioni logico-giuridiche precise.
Innanzitutto, è stata evidenziata la totale eterogeneità tra i reati della seconda sentenza (resistenza, lesioni) e la ricettazione oggetto della prima. Questi illeciti, per loro natura, non potevano essere considerati parte di un piano unitario finalizzato alla ricezione di beni rubati.
In secondo luogo, anche mettendo a confronto i due soli episodi di ricettazione, la Corte non ha ravvisato alcun collegamento. Le differenze erano sostanziali:
* Natura dei beni: Da un lato piccoli oggetti di uso personale (borsa, cintura), dall’altro un bene di valore e natura completamente diversa come un’autovettura.
* Contesto temporale: La prima ricettazione si collocava in un periodo prossimo al furto di luglio 2016, mentre la seconda era legata a fatti accaduti nell’ottobre 2016.
* Assenza di prova: Il ricorrente non aveva fornito alcun elemento concreto (oltre alla mera successione temporale) idoneo a dimostrare l’esistenza di un programma criminoso unitario che legasse i due episodi.
La Cassazione ha concluso che, in assenza di prove specifiche, non è possibile presumere un reato continuato solo perché sono stati commessi più reati dello stesso tipo in un arco di tempo relativamente breve. La diversità delle modalità operative e della natura dei beni oggetto delle condotte ha reso impossibile ravvisare quella programmazione unitaria che è il cuore dell’istituto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento del reato continuato non basta affermare l’esistenza di un piano unitario, ma occorre provarla con elementi concreti. La semplice commissione di più reati, anche della stessa specie, non è di per sé sufficiente. I giudici devono valutare la natura dei beni, le modalità delle condotte, il contesto temporale e ogni altro fattore utile a comprendere se ci si trovi di fronte a episodi criminali distinti e occasionali oppure alle tappe di un unico progetto premeditato. La decisione sottolinea, infine, che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma solo per contestare errori nell’applicazione della legge.
Quando si può applicare la disciplina del reato continuato?
Si applica quando viene dimostrato che più reati, anche di diversa natura, sono stati commessi in esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”, ovvero un piano unitario e premeditato che li collega.
La somiglianza dei reati o la loro vicinanza nel tempo sono sufficienti per riconoscere il reato continuato?
No. Secondo questa ordinanza, la sola vicinanza temporale o la somiglianza del tipo di reato non bastano. È necessario fornire elementi concreti che provino l’esistenza di un piano unitario, e differenze significative nella natura dei beni o nelle condotte possono portare a escluderlo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano considerate “mere doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla valutazione dei fatti già operata dal giudice precedente, e non questioni di legittimità (errori di diritto). Inoltre, il ricorso si limitava a riproporre censure già correttamente respinte in precedenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: SULA IRD3AN nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
iAt
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti di cui a due sentenze irrevocabili – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Macerata in funzione di giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione che: – dalla sentenza n. 1110/21 del 6 settembre 2021 si evince che l’imputato è stato sottoposto a processo per il reato di ricettazione, per aver ricevuto oggetti provento di furto (una borsa, una cintura da donna e un piumino da neonato); – dagli atti investigativi a fondamento di detta pronuncia emerge che, nonostante la perquisizione risalga all’ottobre del 2016, parte degli oggetti rinvenuti costituiscono provento di un furto perpetrato nel luglio 2016; – i fatti di cui alla sentenza n. 1699/2016 del 9 novembre 2016 consistono, invece, oltre che in un delitto di ricettazione, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché nei reati di cui all’art. 707 cod. pen. e art. 4 I 110/1975, commessi nell’ottobre 2016; – questi ultimi fatti risultano del tutto privi d collegamento con la ricettazione di cui sopra, anche perché questa va collocata, per l’appunto, non nell’ottobre 2016 ma nel luglio 2016, ovvero in data prossima a quella del reato presupposto; – al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, non è possibile ravvisare un medesimo disegno criminoso, in virtù della differente natura dei beni oggetto delle condotte e dell’ignota modalità dei fatti, tra la ricettazione di cui sopr e quella di cui alla sentenza del 9 novembre 2016 avente ad oggetto un’autovettura, non essendo stati neppure allegati elementi idonei in tal senso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 1 11 luglio 2024.