Reato Continuato: La Cassazione Nega il Beneficio in Assenza di un Unico Disegno Criminoso
L’istituto del reato continuato rappresenta una figura chiave del nostro ordinamento penale, permettendo di unificare sotto un’unica sanzione più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i paletti per il suo riconoscimento, distinguendo nettamente tra un piano criminale preordinato e un generico ‘stile di vita’ dedito al crimine. Analizziamo la decisione per comprendere meglio questi confini.
I Fatti del Caso: Quattro Sentenze e una Richiesta
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un uomo condannato con quattro diverse sentenze per reati commessi in un periodo compreso tra gennaio 2015 e settembre 2016. L’uomo aveva presentato un’istanza al Tribunale di Ravenna, in sede di esecuzione, chiedendo di applicare la disciplina del reato continuato, sostenendo che tutti i reati fossero frutto di un unico progetto illecito.
Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta. La motivazione si basava su una serie di elementi oggettivi che, a suo avviso, smentivano l’esistenza di un’unica programmazione:
* La solo parziale somiglianza tra i reati.
* La notevole distanza temporale tra gli episodi.
* La profonda diversità nelle modalità di esecuzione delle condotte.
* La partecipazione, in uno solo dei reati, di complici assenti negli altri.
In sostanza, per il giudice dell’esecuzione mancava la prova di un disegno criminoso unitario.
Il Ricorso in Cassazione e l’analisi del reato continuato
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, il Tribunale aveva valutato gli elementi in modo illogico e contraddittorio, concentrandosi unicamente sulla diversità dei contesti territoriali e temporali, senza considerare altri aspetti che avrebbero potuto dimostrare l’esistenza del reato continuato.
La Corte di Cassazione, però, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, offrendo un’importante lezione sulla corretta interpretazione dell’istituto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che l’ordinanza del Tribunale era, al contrario, ben motivata, completa e priva di contraddizioni. I giudici di merito avevano esaminato dettagliatamente i vari reati, evidenziando non solo le differenze di tempo e luogo, ma anche la ‘forte difformità’ delle condotte materiali e la ‘diversa causale’ di ciascun gruppo di reati.
Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nella distinzione fondamentale tra due concetti:
1. Continuazione: Implica una programmazione unitaria e originaria, seppur generica, dei vari reati da commettere.
2. Stile di vita criminale: Consiste nella mera tendenza a commettere reati, approfittando in modo occasionale ed estemporaneo di circostanze favorevoli, senza un piano preordinato che li leghi.
Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente inquadrato la situazione del ricorrente nella seconda categoria. L’assenza di un filo conduttore programmatico tra i diversi episodi delittuosi impediva di riconoscere il vincolo della continuazione. La decisione, inoltre, è stata giudicata conforme ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 28659/2017), che rappresentano il più autorevole orientamento in materia.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
La pronuncia ribadisce un principio cruciale: per beneficiare del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il reato continuato, non è sufficiente dimostrare di aver commesso più reati in un certo lasso di tempo. È necessario fornire la prova concreta di un’unica e premeditata risoluzione criminosa che li abbia ispirati tutti. In assenza di tale prova, ogni reato mantiene la sua autonomia, con le relative conseguenze in termini di pena.
Quando si può applicare l’istituto del reato continuato?
Secondo l’ordinanza, il reato continuato si applica solo quando è provata l’esistenza di una programmazione unitaria e originaria, anche se generica, dei vari reati. Una semplice tendenza a delinquere, approfittando di occasioni favorevoli, non è sufficiente.
La diversità di tempo, luogo e modalità dei reati esclude sempre il reato continuato?
Sebbene non siano gli unici elementi, l’ordinanza evidenzia che una forte difformità nelle condotte materiali, nel contesto territoriale, nella distanza temporale e nella causale di ciascun reato costituisce un forte indizio contro l’esistenza di un unico disegno criminoso, portando quindi a escludere il reato continuato.
Cosa distingue un ‘disegno criminoso’ da uno ‘stile di vita criminale’?
L’ordinanza chiarisce che il ‘disegno criminoso’ è una pianificazione unitaria e preesistente che lega i vari reati. Al contrario, lo ‘stile di vita criminale’ è la mera abitudine a commettere reati in modo occasionale ed estemporaneo, sfruttando le circostanze, senza un progetto comune che li unisca.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, in data 14 febbraio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, commessi tra il gennaio 2015 e il 25/09/2016, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la solo parziale omogeneità dei reati, la loro distanza nel tempo, la notevole diversità delle condotte materiali e la partecipazione ad uno di essi di complici, assenti invece negli altri casi;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l’ordinanza valutato che sussistono tutti gli elementi caratterizzanti il reato continuato, valorizzando in modo illogico e contraddittorio solo la diversità del contesto territoriale e la distanza temporale;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha esamiNOME in modo dettagliato i vari reati, evidenziando non solo la diversità del contesto territoriale e la distanza nel tempo, ma anche la forte difformità delle varie condotte materiali e la diversa causale di ciascun reato o gruppo di reati giudicati con ciascuna sentenza, ed ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera presenza di uno stile di vita genericamente orientato a commettere reati, approfittando in modo occasionale ed estemporaneo di circostanze favorevoli;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, e conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
r Il Pr sidente