Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34568 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vercelli del 22 novembre 2023, con la quale NOME veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa in ordine al reato di agli artt. artt. 110, 624 e 625 comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per. cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato in contestazione e i fatti accertati in prece denti giudizi.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 870J del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La sentenza impugnata si inserisce, infatti, nel solco del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, per la valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l’imputato ha l’onere di allegare copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fa esecutiva, atteso che ciò consentirebbe richieste dilatorie, determinerebbe un allungamento dei tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati (Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291 – 01; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808 – 02).
Nel caso di specie, il ricorrente si è invero limitato a richiamare le sentenze indicate nell’ordinanza del Tribunale di Padova del 14 aprile 2022, senza tuttavia produrle né indicare specificamente i motivi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso. Tale unicità, del resto, come evidenzia la sentenza impugnata, non può essere inferita nemmeno dalle scarne indicazioni contenute nella predetta ordinanza, dalla quale emergono, piuttosto, elementi incompatibili con la configurabilità della continuazione: un significativo intervallo temporale tra i reati oggetto de diversi procedimenti; una marcata distanza spaziale, essendo stati commessi in regioni diverse; nonché una rilevante eterogeneità soggettiva e oggettiva, trattandosi di reati in parte commessi in concorso, in parte dall’imputata da solo, e anche lesivi di beni giuridici differenti dal patrimonio.
Come ricordato nelle recenti Sez. 4, n. 18 del 28/11/2024, dep. 2025, Cristiano ed altrui, non mass. e Sez. 6 n. 3998 del 07/12/2023 dep. 2024, COGNOME, Rv. 286114-02 il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – quali l’omogeneità delle violazion e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino, c munque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione dunque di carailere non generico ma generale” (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 dep. 2016, Rv. 267596).
L’identità del disegno criminoso postula, pertanto, che l’agente si sia previamente rappresentato ed abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, NOME, Rv. 284420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).
Tali coordinate ermeneutiche rilevano anche allorché si ponga il tema della continuazione con sentenze già passate in giudicato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025