Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2314 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2314 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
l’ette/sefrtite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale d Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle omissioni contributive e previdenziali commesse dal suddetto in relazione all’anno 2014, di cui a una prima sentenza esecutiva, al reato di omessa dichiarazione relativo all’anno di imposta 2012, di cui a una seconda sentenza esecutiva, e al reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili accertato nell’anno 2018, di cui ad una terza senten esecutiva.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione di alcuni elementi decisivi a ritenere l’esecuzione nel caso in esame del medesimo disegno criminoso.
Rileva la difesa che le condanne oggetto dell’istanza sono infatti riconducibili a reati de medesima specie, commessi nell’ambito della medesima attività imprenditoriale (la gestione della RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME era amministratore), con modalità esecutive reiterate finalisticamente orientate alla sistematica elusione degli obblighi dichiarativi, fis previdenziali. Osserva che da un’attenta lettura delle sentenze emerge che la prima sentenza ha ad oggetto fatti del 2014, che la seconda sentenza ha ad oggetto fatti del 2015 e che la terza sentenza ha ad oggetto fatti del 2013. Evidenzia che, comunque, il solo dato cronologico, senza dubbio nei termini specificati ridimensionato, non è sufficiente ad escludere l’esecuzione de medesimo disegno esecutivo.
Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Va, invero, premesso che:
il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spa temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitu programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fin ,…›., valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino connu
frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);
in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, è onere de condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifi sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970);
per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici n attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vi ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, COGNOME, Rv. 275451);
il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di alt elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritener improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 01).
1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.
Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che : – manca del tutto l prova della sussistenza di un unico disegno criminoso tra i vari fatti-reato oggetto delle sentenze in comparazione al fine di ricondurre a una previa deliberazione, sin dal primo atto delittuoso, tutte le azioni successive, che, pur lesive di beni omogenei, si differenziano tra loro per modalità dei fatti accertati dalle suddette sentenze; – i tempi trascorsi tra le diverse violaz sono considerevolmente lunghi, accertando nello specifico la prima sentenza esecutiva omissioni contributive e previdenziali commesse da COGNOME in relazione all’anno 2014, la seconda sentenza esecutiva l’omessa dichiarazione in relazione all’anno di imposta 2012 e, infine, la terza sentenza esecutiva il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili accertat nell’anno 2018; – le violazioni commesse dal reo sono piuttosto dimostrative di spiccata propensione a delinquere dell’istante, che, in modo . disinvolto, non si poneva remore nel disattendere agli obblighi di natura fiscale e tributaria previsti e connessi al suo ruolo di le rappresentante.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolida giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all’ultimo profilo evidenziato dall’ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dov ta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare
nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratteriz l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonant rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancat considerazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, inv considerati, e offre una diversa valutazione del dato temporale (senza spiegare ad esempio per quale ragione l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili risalirebbero al 2013), che comunque, resta dirimente, affermando del tutto genericamente l’esistenza di una matrice comune dei reati, senza però essere in grado di scardinare l’iter argomentativo dell’ordinanza impugnata, che ritiene estemporanei tutti i fatti di cui all’originaria richiesta, si rivela info
Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.