Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37813 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVVEDUTI NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette, 4&gatite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale del Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, h rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applica della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenze specificamente in essa indicate.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione.
Si duole del mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati di cui sentenze indicate nell’istanza, omogenei in quanto appartenenti al settore della criminali economica, imputabili al medesimo soggetto (COGNOME come persona fisica in qualità di agente di commercio e procuratore finanziario esperto in investimenti immobiliari e COGNOME quale amministratore pro tempore della società fallita), temporalmente contigui avendo riguardo non alla sentenza di fallimento ma alle effettive condotte di bancarotta, e connotati dal medesim movente economico. E insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Va, invero, premesso che:
il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità sp temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abit programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fin valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comu frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, è onere condanNOME indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi speci sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reat successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.
L.
284970);
per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronolo degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatic attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/20 Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, COGNOME, Rv. 275451).
1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto co argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.
Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che : – i fatti, all’invocata continuazione, risultano commessi in ambiti differenti, avendo agito nella tru COGNOME come soggetto privato, che risulta avere indotto una terza persona ad un versamento di denaro per un presunto affare immobiliare da realizzare all’estero, mentre nel reato bancarotta fraudolenta in qualità di legale rappresentante di compagine sociale, compiendo atti distrattivi di beni della stessa; – anche il periodo temporale di detti fatti appare nett distinto, non solo per essere i fatti di truffa correnti tra il 2006 e il 2007 e la bancarotta consumata con la dichiarazione di fallimento del 2012, ma perché i fatti distrattivi in ogg risultano avviati ancora in epoca precedente, contestualmente alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE (prelevamenti in contanti sin dal 2005; sin da tale epoca la fallita appena cost cominciava a maturare un consistente debito erariale); – per detta società la sentenza d condanna per bancarotta sottolinea la predestinazione alla chiusura, ma senza che nella stessa siano mai comparsi atti analoghi a quelli della differente pronuncia; – non si deve confondere t reato continuato e commissione abituale di illeciti e non appare sufficiente la mera indicazion del movente economico a integrare i presupposti dell’art. 81 cod. pen.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consol giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all’ultimo profilo evidenziato dall’ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppar nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazio di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratte l’istituto discipliNOME dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati disson rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la manc considerazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, considerati, si rivela infondato.
Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.