Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 12/07/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sosl:ituto AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., con riferimento ai reati (rapine aggravate in banca) da lui commessi dal 17 settembre 2009 sino al 3 agosto 2010.
La Corte territoriale ha evidenziato, in particolare, che – pur a fronte dell’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione per alcuni dei reati oggetto della istanza – non vi erano elementi per sostenere che tutte le violazioni di legge avessero alla base un originario disegno criminoso, risultando piuttosto l’ espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Egli lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art.81 cod. pen. ed il vizio di motivazione; al riguardo osserva che la domanda (riguardante nove episodi di rapina aggravata ed un tentato omicidio commessi tra il 7 settembre 2019 ed il 3 agosto 2010, per alcuni dei quali la continuazione era stata già riconosciuta in sede di cognizione) la unicità del disegno criminoso era ravvisabile dal breve lasso 1:emporale in cui i reati erano stati commessi, dalla loro omogeneità, dalle stesse modalità esecutive e dal medesimo ruolo rivestito dal ricorrente nel corso delle rapine (durante le quali indossava addirittura lo stesso abbigliamento).
2.2. Pertanto, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato la norma sopra indicata nel negare la continuazione nonostante la sussistenza di tutti gli elementi caratteristici, non avendo peraltro fornito una adeguata motivazione e senza tenere conto dell’avvenuto riconoscimento della continuazione da parte del giudice della cognizione per alcune delle citate rapine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dat progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma AVV_NOTAIO (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
2.1. L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità de lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413). L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spaziotemporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, COGNOME e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
2.2. Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non
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diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
3. Ciò posto si rileva che l’ordinanza impugnata ha proceduto all’esame delle ragioni in base alle quali l’odierno ricorrente, in sede di cognizione, aveva ottenuto il riconoscimento della continuazione per alcuni dei reati oggetto della richiesta. Al riguardo deve ricordarsi che in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente o con un’unica sentenza, e può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000 – dep. 21/03/2001, COGNOME, Rv. 218523 e più di recente Sez. 5, n. 39837 del 19/5/2014, Aprile, Rv. 262203).
3.1. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso che la unicità del disegno criminoso potesse desumersi sulla sola identità od analogia dei singoli reati ed ha osservato, in particolare, che le motivazioni con le quali i giudici di cognizione avevano riconosciuto la continuazione, con riferimento a taluni dei reati, non erano state precedute da una ponderata valutazione degli elementi che avrebbero potuto rivestire valore decisivo sul punto. Il giudice dell’esecuzione ha escluso che il medesimo disegno criminoso possa essere desunto dalla generica deliberazione di impossessarsi del maggior quantitativo di denaro nel più breve tempo possibile, mancando elementi dai quali desumere in modo certo che le rapine fossero il frutto di una originaria ideazione.
Va poi notato che il ricorrente, anche in questa sede, ribadisce che la uni del disegno criminoso sarebbe dimostrata dal limitato arco temporale in cui i re sono stati commessi, dalla loro omogeneità e dalle modalità esecutive senza però, dedurre specifici elementi a conferma della sussistenza ab origine di una iniziale progettazione che il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di esaminare
3.2. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed vizio di motivazione, suggerisce una non consentita lettura alternativa de elementi processuali coerentemente valutati dalla Corte per respingere la su istanza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.