Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME natciil DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze divenute definitive, ex art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che il motivo proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione)è manifestamente infondato perché costituito da doglianze in punto di fatto, non ammesse in sede di legittimità e, comunque, perché l’asserito difetto di motivazione, o contraddittorietà della stessa, non si ravvisa in base all’esame del provvedimento impugnato (cfr. p. seconda dell’ordinanza).
Ritenuto, inoltre, che è costante l’indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 COGNOME, Rv. 267580).
Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che, ab initio, l’intera serie dei fatti giudicati con le tre sentenze di cui all’istanza, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alla circostanza che la sentenza sub 3) si riferisce a reato (falsa dichiarazione sostitutiva di essere dipendente di una ditta) del tutto eterogeneo rispetto a quelli di furto di cui alle restanti sentenze, nonché all’apprezzabile distanza cronologica tra le due condotte di furto (eseguite a oltre un anno l’una dall’altra), peraltro segnalando le diverse modalità operative dei reati contro il patrimonio, come dedotte dalla partecipazione ai reati di concorrenti diversi.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, in data 1° luglio 2024 GLYPH