Reato Continuato: La Cassazione Stabilisce i Confini tra Fatti Sporadici e Disegno Criminoso
Il concetto di reato continuato è un pilastro del nostro sistema penale, concepito per mitigare la pena quando più crimini sono frutto di un unico “disegno criminoso”. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16922/2024) offre un importante chiarimento sui limiti di questo istituto, specificando quando un episodio criminoso non può essere ricondotto a un programma delinquenziale più ampio.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Collegare Episodi Distinti
Il caso in esame nasce dal ricorso di un soggetto condannato per il ferimento di una persona e reati connessi al porto d’armi. In precedenza, lo stesso individuo era stato condannato per partecipazione a un’associazione di stampo camorristico. La difesa ha tentato di ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, sostenendo che anche l’episodio del ferimento rientrasse nel medesimo disegno criminoso legato all’attività dell’associazione.
Il ricorrente lamentava un presunto “errore percettivo” da parte della Corte, che a suo dire non aveva colto la contraddittorietà delle decisioni di merito riguardo all’appartenenza dei soggetti coinvolti a un unico cartello criminale.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dalla difesa non configuravano un errore percettivo, bensì un dissenso rispetto alla valutazione di merito già effettuata, ovvero un “errore di giudizio”. Questo tipo di doglianza non rientra tra i motivi che possono fondare un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché non si configura il reato continuato?
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni logico-giuridiche precise, che meritano di essere analizzate nel dettaglio.
L’Episodio Contingente e la Mancanza di Logica Associativa
Il punto cruciale della motivazione risiede nella natura del reato per cui si chiedeva l’unificazione. La Corte ha ribadito quanto già stabilito dai giudici di merito: il ferimento era avvenuto all’interno di un locale notturno per “ragioni contingenti”. Si trattava, quindi, di un episodio completamente slegato dalle logiche ‘spartitorie’ o da qualsiasi altra attività tipica dell’associazione criminale di appartenenza.
In altre parole, mancava l’elemento fondamentale del reato continuato: l’unicità del disegno criminoso. L’atto di violenza non era stato pianificato come parte della strategia del gruppo, ma era scaturito da circostanze occasionali. Pertanto, non poteva essere considerato come l’attuazione di una “ideazione preventiva” comune a tutti i reati.
La Distinzione tra Errore Percettivo e Errore di Giudizio
La Corte ha inoltre precisato che le argomentazioni della difesa, pur presentate come denuncia di un errore percettivo, miravano in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio. L’errore percettivo si ha quando il giudice “legge male” un atto, travisandone il contenuto materiale. L’errore di giudizio, invece, attiene all’interpretazione e alla valutazione di quel contenuto. Il ricorso in questione contestava proprio quest’ultimo aspetto, cercando di rimettere in discussione il merito della decisione, un’operazione non consentita in quella sede processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza sul reato continuato
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un principio fondamentale: per l’applicazione del reato continuato non è sufficiente che più reati siano stati commessi dalla stessa persona, anche se appartenente a un’associazione a delinquere. È indispensabile dimostrare che tutti i reati siano la manifestazione di un unico e preordinato programma criminoso. Fatti isolati, dettati da motivi estemporanei e contingenti, anche se gravi, restano giuridicamente separati e non beneficiano del trattamento sanzionatorio più mite previsto per la continuazione.
Quando si può applicare il “reato continuato”?
Il reato continuato si applica quando più reati sono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cioè quando sono legati da un programma unitario e preventivamente deliberato nelle sue linee essenziali.
Un reato commesso per ragioni occasionali può essere considerato parte di un’attività associativa criminale ai fini della continuazione?
No. Secondo l’ordinanza, un episodio criminoso verificatosi per ragioni contingenti e del tutto avulso dalle logiche e dalle attività tipiche di un’associazione criminale non può essere considerato parte dello stesso disegno criminoso e, quindi, non rientra nella disciplina del reato continuato.
Qual è la differenza tra un “errore percettivo” e un “errore di giudizio” in un ricorso?
Un errore percettivo è una svista materiale, un’errata percezione del contenuto di un atto processuale. Un errore di giudizio, invece, riguarda la valutazione e l’interpretazione dei fatti e delle prove. Il primo può essere motivo di un ricorso specifico, mentre il secondo rappresenta una contestazione del merito della decisione, non ammissibile in determinate sedi di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 26314, emessa da questa Corte il 12 aprile 2023, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (tra i fatti oggetto di quel giudizio, relativi al ferimento di NOME COGNOME e ai connessi reati di armi, e quelli di cui alla precedente sentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli il 24 gennaio 2018, relativa alla partecipazione ad associazione camorristica); – che la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo nella parte in cui avrebbe escluso profili di contraddittorietà tra le decisioni di merito (quanto all’appartenenza o meno dei soggetti coinvolti in un unico cartello camorristico) e nella parte in cui avrebbe omesso di valutare le circostanze dedotte con la memoria depositata;
che la prima censura deduce non già errori percettivi, ma un asserito erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale e, quindi, un errore di giudizio ed è, comunque, riferita a circostanze irrilevanti ai fini della decisione (quanto alla sussistenza del vincolo della continuazione), avendo la Corte dato atto che, coerentemente, i giudici di merito avevano ritenuto trattarsi (il ferimento dell’COGNOME) di “un episodio verificatosi per ragioni contingenti, all’interno di un locale notturno … del tutto avulso da logiche ‘spartitorie” o, comunque, da alcuna delle multiformi attività delinquenziali, che sono ordinariamente espletate dalla tipologia di associazione di comune appartenenza degli imputati … quindi, il tutto non poteva far parte – stando agli ineludibili canoni della logica – di una ideazione preventiva”;
che la seconda censura è inammissibile in quanto le argomentazioni contenute nella memoria si limitavano, per come indicato dallo stesso ricorrente, ad approfondire argomenti a fondamento di censure già prospettate e, comunque, le relative argomentazioni risultano disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza (cfr. pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Presidente