Reato Continuato: Quando la Cassazione Dice No
L’istituto del reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un importante strumento per mitigare il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa dimostrazione dei suoi presupposti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 32574/2024) ribadisce i confini tra un piano criminale unitario e una semplice, seppur reiterata, scelta di vita delinquenziale, fornendo chiarimenti cruciali per la sua corretta applicazione in fase esecutiva.
I Fatti del Caso: Due Condanne per Spaccio a Distanza di Anni
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato con due sentenze separate per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). Il primo reato era stato commesso nel 2012, mentre il secondo si era protratto fino al 2020. Le due sentenze erano divenute irrevocabili rispettivamente nel 2014 e nel 2023. L’ampio arco temporale tra i due episodi è uno degli elementi centrali della vicenda.
Reato Continuato: La Tesi del Ricorrente e il Diniego del Tribunale
In fase di esecuzione della pena, il condannato ha presentato un’istanza al Tribunale competente chiedendo di unificare le due condanne sotto il vincolo della continuazione. A sostegno della sua richiesta, ha evidenziato che i due reati erano omogenei (entrambi relativi a stupefacenti), commessi con modalità simili e in un arco temporale inferiore al decennio. Secondo la sua tesi, questi elementi sarebbero stati sufficienti a dimostrare un unico disegno criminoso.
Tuttavia, il Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta. La decisione del Tribunale ha spinto il condannato a proporre ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge.
L’Applicazione del Reato Continuato in Fase Esecutiva
L’articolo 671 del codice di procedura penale consente di richiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato anche dopo che le sentenze sono diventate definitive. Questa fase, detta “dell’esecuzione”, permette di riconsiderare la pena complessiva qualora emerga che più reati, giudicati separatamente, fossero in realtà parte di un unico piano. Il beneficio consiste nell’applicazione della pena per il reato più grave, aumentata fino al triplo, anziché nel cumulo materiale delle pene inflitte per ciascun reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando pienamente la valutazione del giudice dell’esecuzione. Le motivazioni dell’ordinanza sono di grande interesse perché tracciano una linea netta tra i presupposti del reato continuato e altre forme di criminalità persistente.
L’Onere della Prova a Carico del Condannato
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: spetta al condannato che invoca la continuazione fornire gli elementi per dimostrarla. Non è sufficiente la mera reiterazione di reati dello stesso tipo. Il condannato deve allegare elementi sintomatici e concreti che dimostrino che i reati successivi erano già stati programmati, almeno nelle loro linee generali, al momento della commissione del primo. Questo onere probatorio serve a evitare che il beneficio venga concesso automaticamente a chiunque delinqua abitualmente, snaturando la funzione dell’istituto.
Disegno Criminoso vs. Scelta di Vita Delinquenziale
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra “disegno criminoso” e “scelta di vita delinquenziale”. Un disegno criminoso, per essere tale, deve essere un progetto unitario, preesistente e riconoscibile fin dall’inizio. Al contrario, una scelta di vita delinquenziale si manifesta attraverso “determinazioni estemporanee”, ossia decisioni di commettere reati prese di volta in volta, senza un piano originario che le leghi. La Cassazione ha specificato che la continuazione non può essere dedotta semplicemente dalla costanza nel delinquere.
La Valutazione degli Indici: Tempo e Modalità
Nel caso specifico, il giudice di merito aveva correttamente valorizzato due indici contrari alla tesi del ricorrente:
1. L’esteso arco temporale: La distanza di circa otto anni tra la commissione dei due reati rendeva poco plausibile un piano unitario iniziale.
2. Le diverse modalità di commissione: Sebbene la norma violata fosse la stessa, il Tribunale aveva riscontrato che le modalità concrete dei due reati erano “estremamente diverse”, un altro fattore che indeboliva l’ipotesi di un’unica programmazione.
Questi elementi, valutati complessivamente, portavano a concludere che le azioni del condannato fossero l’espressione di una scelta di vita criminale piuttosto che l’attuazione di un singolo piano preordinato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza della Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sull’applicazione del reato continuato. La decisione sottolinea che l’istituto non è un premio per la persistenza nel crimine, ma un riconoscimento di una minore colpevolezza derivante da un’unica deliberazione criminosa. Per ottenere il beneficio in fase esecutiva, il condannato deve superare un onere probatorio significativo, dimostrando con elementi concreti che i vari episodi delittuosi non sono frutto di decisioni estemporanee, ma tappe di un unico percorso criminale pianificato fin dal principio. La mera omogeneità dei reati e la loro commissione in un arco temporale non eccessivamente lungo non sono, da soli, elementi sufficienti.
È sufficiente che due reati siano dello stesso tipo per ottenere il riconoscimento del reato continuato?
No, non è sufficiente. La Corte chiarisce che, oltre all’omogeneità dei reati, è necessario dimostrare l’esistenza di un unico e preventivo disegno criminoso che li leghi, distinguendolo da una mera scelta di vita delinquenziale.
Su chi ricade l’onere di provare l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’?
L’onere della prova ricade sul condannato che invoca l’applicazione del reato continuato. Egli deve fornire elementi concreti che dimostrino una programmazione unitaria iniziale, non desumibile dalla semplice reiterazione dei reati.
Qual è la differenza tra ‘reato continuato’ e ‘scelta di vita delinquenziale’?
Il reato continuato presuppone un programma criminoso unitario, deliberato prima della commissione del primo reato. La scelta di vita delinquenziale, invece, si manifesta in determinazioni criminose estemporanee che, pur ripetute nel tempo, non sono riconducibili a un piano originario, ma a una generica tendenza a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN LUCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di LOCRI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Locri, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 16/6/2021, irrevocabile il 9/11/023, per il reato di cui all’art. 73, commi 1, 4 e 6 e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990 commesso a Bovalino fino al 2/8/2020;
sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 24/1/2013, irrevocabile il 14/3/2014, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso nell’agro del comune di Benestare il 2/8/2012;
Rilevato che con il ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerate che i due reati sono omogenei, che sono stati commessi con le medesime modalità e che l’arco temporale è inferiore a un decennio;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso, dovendosi distinguere dalla scelta di vita delinquenziale, debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto, altresì, che in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 Cc. (dep. 29/04/2019) Rv. 275451 – 01);
Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, fondata sulla lettura delle sentenze come i reati siano stati commessi in un esteso arco temporale e come le modalità di commissione, pure se la norma violata è la medesima, sono estremamente diverse (cfr. pagina 3 del provvedimento impugnato) e, quindi, che gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio le condotte, pur nelle grandi linee, fossero state unitariamente programmate, ma facciano propendere per l’estrinsecazione, da parte dell’odierno ricorrente, di determinazioni estemporanee se non addirittura di una scelta di vita, così in definitiva escludendo il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024