Reato Continuato: i Limiti secondo la Cassazione
Il concetto di reato continuato è fondamentale nel diritto penale, poiché consente di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più violazioni della legge in esecuzione di un medesimo piano. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono escludere questo beneficio, focalizzandosi sulla distanza temporale tra i fatti e sull’assenza di un progetto unitario.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato, condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). La difesa aveva richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione con un’altra sentenza, già passata in giudicato, che riguardava un reato della stessa natura. Secondo il ricorrente, i due episodi criminali erano parte di un unico disegno criminoso e, pertanto, avrebbero dovuto essere trattati come un reato continuato.
La Corte d’Appello, però, aveva respinto questa tesi. La decisione dei giudici di secondo grado si basava principalmente su due fattori: la notevole distanza temporale tra i due episodi e la mancanza di qualsiasi prova che potesse dimostrare l’esistenza di un piano criminoso unitario che li collegasse. Insoddisfatto, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una motivazione contraddittoria e insufficiente da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la validità della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno ritenuto che l’apparato argomentativo della Corte d’Appello fosse logico, coerente e non censurabile in sede di legittimità. La decisione di negare il reato continuato è stata quindi considerata corretta sulla base degli elementi emersi nel processo.
Le Motivazioni: Distanza Temporale e Assenza di un Unico Disegno Criminoso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte per escludere il vincolo della continuazione. I giudici hanno ribadito due principi chiave:
1. Distanza Temporale: Una significativa distanza di tempo tra la commissione di due reati è un forte indicatore contro l’esistenza di un reato continuato. Sebbene la legge non fissi un limite temporale preciso, un lungo intervallo rende meno credibile che le diverse azioni siano frutto di un’unica programmazione iniziale.
2. Onere della Prova del Disegno Criminoso: Non basta che i reati siano della stessa specie. Per ottenere il riconoscimento della continuazione, è necessario dimostrare l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’. Questo significa provare che l’autore, fin dal primo reato, aveva pianificato e deliberato di commettere anche i successivi. Nel caso di specie, la difesa non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno di tale tesi, lasciando i due episodi come fatti isolati e distinti.
La Corte ha specificato che la valutazione di questi elementi spetta al giudice di merito e, se la motivazione è logica e priva di vizi, non può essere messa in discussione in Cassazione. La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato questi aspetti, rendendo la sua conclusione giuridicamente inattaccabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per beneficiare del trattamento più favorevole previsto per il reato continuato, non è sufficiente affermarne l’esistenza. È indispensabile fornire al giudice elementi concreti che dimostrino un legame programmatico e temporale tra i diversi reati. In assenza di tale prova, e specialmente in presenza di una notevole distanza temporale, i reati verranno considerati autonomi, con le relative conseguenze sul piano sanzionatorio. La decisione ribadisce la solidità di un orientamento giurisprudenziale consolidato, che richiede un’attenta e rigorosa valutazione dei presupposti per l’applicazione di questo istituto.
Quando può essere escluso il riconoscimento del reato continuato?
Il riconoscimento del reato continuato può essere escluso quando mancano elementi che provino l’esistenza di un medesimo disegno criminoso e quando vi è una notevole distanza temporale tra gli episodi delittuosi.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare il vincolo della continuazione in questo caso?
La Corte ha considerato due elementi principali: la notevole distanza temporale tra i reati e l’assenza totale di prove che potessero far ritenere l’esistenza di un unico disegno criminoso che collegasse il fatto già giudicato con quello nuovo.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 15/05/1983
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME COGNOME ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il difensore lamenta: contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto analogo reato.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Rilevato che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l’assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso con il fatto già giudicato, elementi tutti che escludono la continuazione
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente/