Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10986 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10986 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato (evasione), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (evasione ) tenuto della natura contingente di tali violazioni di legge e della mancata indicazione di elementi a conferma della dedotta unicità del medesimo disegno criminoso posto alla base di entrambe le violazioni dell’art. 385 cod. pen. pur essendo le stesse avvenute a breve distanza di tempo l’una dall’altra per cui, in tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato , altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore