Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10198 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10198 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con unico motivo, deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione con un analogo delitto di evasione commesso un mese prima;
Rilevato che, con memoria depositata in data 13 gennaio 2026, il difensore ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si è limitato a ribadire principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza sul punto, senza indicare specificamente le carenze lamentate nella motivazione, congrua e specifica, della sentenza impugnata;
Ritenuto che la Corte di appello ha escluso l’applicazione della disciplina della continuazione con motivazione non manifestamente illogica, rilevando il carattere estemporaneo e occasionale delle violazioni (commesse «per prendere una boccata d’aria») e la mancanza di un programma unitario che le accomuni, deliberato anteriormente alla commissione del primo delitto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ) 3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.