Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30978 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 10/04/1964
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIBUNALE di CREMONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cremona in funzione di Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, proposta nell’interesse di NOME COGNOME tra reati di furto giudicati con quattro sentenze irrevocabili, aventi ad oggetto biciclette sottratte nella città di Cremona, commessi dal 11 aprile 2017 al 27 giugno 2019.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (violazione e falsa applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione perché il Giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto dell’omogeneità dei reati posti in essere, della contiguità spazio-temporale, dell’analogo modus operandi e della causale delle singole azioni, con violazione dell’art. 111, comma 2, Cost.) è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in punto di fatto.
Rilevato, altresì, che non si riscontra il lamentato vizio di motivazione, posto che questa, sia pure sintetica, evidenzia l’estemporaneità delle condotte, lo spazio temporale che intercorre tra i diversi episodi, reputandoli autonomi e diretti a procacciarsi beni utili (biciclette) per la città di Cremona, onde consentire l’ordinario spostamento.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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