Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FASANO il 26/07/1964
avverso l’ordinanza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Bari il 18 febbraio 2025, che veniva presentato, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione esecutiva di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-10 del provvedimento impugnato.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Bari, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, ulteriormente, che il ricorso di COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Ritenuto, infine, che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di NOME COGNOME atteso che la proclività al crimine del condannato deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro normativo rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.