Reato Continuato: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Applicazione
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, consentendo di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica dei presupposti. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini di tale istituto, distinguendo nettamente tra episodi delittuosi inseriti in un programma criminoso unitario e fatti contingenti, del tutto avulsi da tale logica.
I Fatti del Caso: Associazione Criminale e un Episodio Separato
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo, già condannato con sentenza definitiva per partecipazione ad associazione di tipo camorristico, avverso una precedente decisione della stessa Corte di Cassazione. Quest’ultima aveva rigettato la sua richiesta di applicare la disciplina del reato continuato tra il delitto associativo e i reati di lesioni e porto d’armi, commessi in un’occasione successiva.
Nello specifico, i nuovi reati si riferivano al ferimento di una persona avvenuto all’interno di un locale notturno. La difesa sosteneva che tale episodio fosse comunque riconducibile al contesto criminale dell’associazione, chiedendo che venisse considerato parte di un unico disegno criminoso con la partecipazione al sodalizio.
Il Ricorso e la Tesi dell’Errore Percettivo nel Reato Continuato
Il ricorrente ha adito la Corte, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., lamentando un presunto ‘errore percettivo’. Secondo la difesa, i giudici avrebbero errato nel non cogliere una contraddizione nelle decisioni di merito riguardo all’appartenenza dei soggetti coinvolti a un unico cartello criminale. Inoltre, si doleva dell’omessa valutazione di argomentazioni presentate in una memoria difensiva.
L’obiettivo era dimostrare che l’episodio del ferimento non fosse un fatto isolato, ma rientrasse nella strategia criminale del gruppo, giustificando così l’applicazione del reato continuato e una pena complessiva più mite.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sulla distinzione tra errore percettivo ed errore di giudizio. I giudici hanno spiegato che la doglianza del ricorrente non riguardava una svista materiale (errore percettivo), bensì una critica alla valutazione dei fatti (erroneo vaglio delibativo), che non può essere fatta valere con lo strumento del ricorso straordinario.
Nel merito, la Corte ha ribadito la correttezza della decisione impugnata. I giudici di merito avevano coerentemente qualificato il ferimento come ‘un episodio verificatosi per ragioni contingenti, all’interno di un locale notturno… del tutto avulso da logiche ‘spartitorie’ o, comunque, da alcuna delle multiformi attività delinquenziali’ tipiche dell’associazione. In altre parole, mancava completamente il ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero quel programma unitario che deve precedere la commissione dei vari reati. L’episodio era estemporaneo, non pianificato, e quindi non poteva far parte di una ‘ideazione preventiva’ legata al sodalizio criminale. La seconda censura è stata parimenti ritenuta inammissibile, poiché le argomentazioni della memoria erano mere riproposizioni di tesi già implicitamente disattese dalla motivazione complessiva della sentenza.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di reato continuato: per la sua configurabilità, non è sufficiente che i reati siano commessi dallo stesso soggetto, ma è indispensabile la prova di un’unica programmazione criminosa che li avvolga tutti. Un fatto delittuoso, anche se commesso da un membro di un’associazione criminale, qualora scaturisca da motivazioni contingenti e personali, del tutto slegate dalle finalità e dalle strategie del sodalizio, non può essere unito dal vincolo della continuazione al reato associativo. Questa pronuncia ribadisce la necessità di un’analisi rigorosa e fattuale del ‘medesimo disegno criminoso’, impedendo un’applicazione automatica e indiscriminata dell’istituto.
Quando non si può applicare la disciplina del reato continuato tra il reato associativo e un delitto successivo?
Non si può applicare quando il delitto successivo è un episodio contingente, avvenuto per ragioni estemporanee e del tutto avulso dalla logica e dalle attività tipiche dell’associazione criminale, mancando quindi il requisito del ‘medesimo disegno criminoso’.
Qual è la differenza tra ‘errore percettivo’ e ‘erroneo vaglio delibativo’ secondo la Corte?
L’errore percettivo è una svista materiale su un atto del processo (es. leggere un documento per un altro). L’erroneo vaglio delibativo è invece una critica alla valutazione delle prove e dei fatti fatta dal giudice, ossia un errore di giudizio, che non è correggibile con il ricorso straordinario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la prima censura sollevava un presunto errore di giudizio e non un errore percettivo, basandosi su circostanze irrilevanti. La seconda censura si limitava a riproporre argomenti già esaminati e implicitamente rigettati nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
– che COGNOME NOME ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 26314, emessa da questa Corte il 12 aprile 2023, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (tra i fatti oggetto di quel giudizio, relativi al ferimento di NOME COGNOME e ai connessi reati di armi, e quelli di cui alla precedente sentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli il 24 gennaio 2018, relativa alla partecipazione ad associazione camorristica); – che la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo nella parte in cui avrebbe escluso profili di contraddittorietà tra le decisioni di merito (quanto all’appartenenza o meno dei soggetti coinvolti in un unico cartello camorristico) e nella parte in cui avrebbe omesso di valutare le circostanze dedotte con la memoria depositata;
che la prima censura deduce non già errori percettivi, ma un asserito erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale e, quindi, un errore di giudizio ed è, comunque, riferita a circostanze irrilevanti ai fini della decisione (quanto alla sussistenza del vincolo della continuazione), avendo la Corte dato atto che, coerentemente, i giudici di merito avevano ritenuto trattarsi (il ferimento dell’COGNOME) di “un episodio verificatosi per ragioni contingenti, all’interno di un locale notturno … del tutto avulso da logiche ‘spartitorie” o, comunque, da alcuna delle multiformi attività delinquenziali, che sono ordinariamente espletate dalla tipologia di associazione di comune appartenenza degli imputati … quindi, il tutto non poteva far parte – stando agli ineludibili canoni della logica – di una ideazione preventiva”;
che la seconda censura è inammissibile in quanto le argomentazioni contenute nella memoria si limitavano, per come indicato dallo stesso ricorrente, ad approfondire argomenti a fondamento di censure già prospettate e, comunque, le relative argomentazioni risultano disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza (cfr. pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata)
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente