Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/ceptIe le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 22 marzo 2024 della Corte di appello di Catania che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 10 gennaio 2009 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 9 luglio 2009, definitiva il 6 aprile 2010;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., commesso il 7 ottobre 2010 in Catania, giudicato dalla Corte di appello di Catania con sentenza dell’ll novembre 2011, definiva il 19 marzo 2013;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., commesso il 28 settembre 2012 in Catania, giudicato dal G.u.p. del Triblinale di Catania con sentenza emessa in data 1 febbraio 2013, definitiva il 28 febbraio 2013;
al reato di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., commesso il 2 maggio 2017 in Catania, giudicato dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 7 dicembre 2017, definitiva il 23 dicembre 2017.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di esprimersi in merito all’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., anche con riferimento ai di cui alla sentenza n. 1213/2021, definitiva il 19 novembre 2022.
Il ricorrente, in ogni caso, contesta quanto deciso dal giudice dell’esecuzione, il quale avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: la distanza cronologica dei fatti (i reati, infatti, erano stati commessi senza soluzione di continuità e in un ridotto arco temporale), le modalità delle condotte (il condannato, infatti, aveva sempre svolto il medesimo ruolo e, in alcuni casi, aveva commesso i reati con i medesimi correi), l’omogeneità dei reati e le medesime circostanze di luogo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La prima questione sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata, posto che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, dalla lettura dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. e del verbale dell’udienza camerale del 26 gennaio 2024, non risulta che la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avesse avuto a oggetto anche la sentenza n. 1213/2021, definitiva il 19 novembre 2022.
1.2. Il ricorso, poi, è inammissibile anche nella parte in cui denuncià vizio di motivazione e violazione dell’art. 81 cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha evidenziato che l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
Secondo il giudice dell’esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi in un arco temporale molto ampio (dal gennaio 2009 a maggio 2017) e che non vi erano elementi in forza dei quali poter sostenere che NOME, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione delinquenziale, aveva preventivato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell’istanza.
La cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati, infatti, va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall’istante, gravato in tema di esecuzione – quando invoca l’applicazione della disciplina del reato continuato – non da un onere probatorio, ma dall’onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).
In tema ·di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la
linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).
Nel caso di specie, secondo il giudice dell’esecuzione, non vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).
Il giudice dell’esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha argomentato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/06/2024