Reato Continuato: La Motivazione della Pena tra Obblighi e Semplificazioni
Il concetto di reato continuato rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, volto a mitigare l’asprezza del cumulo materiale delle pene. Tuttavia, la sua applicazione pratica solleva questioni complesse, in particolare riguardo all’obbligo di motivazione del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: fino a che punto il giudice deve spiegare gli aumenti di pena per i cosiddetti ‘reati satellite’? La risposta offre un importante spunto di riflessione sull’equilibrio tra formalismo e proporzionalità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente lamentava che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente motivato gli aumenti di pena applicati per i reati satellite, nell’ambito della disciplina del reato continuato. Secondo la difesa, la Corte territoriale si era limitata a quantificare l’aumento senza esplicitare le ragioni che lo giustificavano, violando così un preciso obbligo di legge.
Il Principio Generale sul Reato Continuato e l’Obbligo di Motivazione
Per comprendere la portata della decisione, è necessario richiamare il principio consolidato, anche a Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nel determinare la pena per il reato continuato, deve seguire un percorso logico-giuridico preciso. Innanzitutto, deve individuare il reato più grave e stabilire la relativa pena base. Successivamente, deve calcolare e motivare l’aumento di pena per ciascuno dei reati satellite.
Questo obbligo di motivazione distinta serve a garantire la trasparenza della decisione e a permettere un controllo sulla correttezza del calcolo, assicurando che la pena finale sia proporzionata e che non si traduca in un mascherato cumulo materiale delle sanzioni.
La Decisione della Cassazione: la Motivazione è Proporzionale all’Aumento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, introducendo un criterio di proporzionalità nell’obbligo di motivazione. Pur confermando la regola generale, i giudici hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto è direttamente correlato all’entità degli aumenti di pena applicati.
Nel caso specifico, gli aumenti per i reati satellite erano stati di tre e due mesi di reclusione. Secondo la Corte, aumenti di tale entità sono da considerarsi talmente contenuti da non necessitare di una speciale e dettagliata motivazione. La loro stessa esiguità è sufficiente a dimostrare che il giudice ha operato nel rispetto dei limiti legali e del principio di proporzione, senza dover aggiungere ulteriori argomentazioni.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio di ragionevolezza e di economia processuale. Imporre un obbligo di motivazione analitica anche per aumenti di pena minimi si tradurrebbe in un appesantimento formale privo di reale sostanza. La Corte sottolinea che l’essenziale è poter verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti previsti dall’articolo 81 del codice penale. Quando l’aumento è di lieve entità, questo controllo è implicito nella decisione stessa e non richiede un’articolata giustificazione. In altre parole, la scelta di un aumento minimo è di per sé una motivazione sufficiente della sua congruità, a meno che non emergano elementi specifici che la rendano illogica o sproporzionata.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre un importante chiarimento pratico sull’applicazione della disciplina del reato continuato. Se da un lato resta fermo l’obbligo generale di motivare gli aumenti di pena per i reati satellite, dall’altro si introduce un criterio flessibile che lega l’onere motivazionale all’entità della sanzione aggiuntiva. Per aumenti contenuti e minimi, una motivazione specifica non è necessaria, in quanto la congruità della pena è insita nella sua stessa misura. Questa decisione snellisce il lavoro dei giudici e concentra l’attenzione sulla sostanza della pena, piuttosto che su adempimenti formali, garantendo comunque che le sanzioni rimangano eque e proporzionate alla gravità dei fatti.
È sempre necessario che il giudice motivi in modo specifico l’aumento di pena per ogni reato satellite in un reato continuato?
No. Secondo l’ordinanza, l’obbligo di motivazione è correlato all’entità dell’aumento di pena. Per aumenti contenuti e di lieve entità (nel caso specifico, pochi mesi di reclusione), una speciale e dettagliata motivazione non è necessaria, poiché si presume che il giudice abbia rispettato i criteri di proporzionalità.
Cosa si intende per ‘aumenti di pena contenuti’ che non necessitano di speciale motivazione?
La sentenza indica come ‘contenuti’ gli aumenti di ‘mesi tre e due di reclusione oltre multa’. Sebbene non venga fissata una soglia numerica esatta, si fa riferimento ad aumenti che risultano ‘senza dubbio contenuti’, suggerendo che si tratti di incrementi minimi rispetto alla pena base.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché non si possono escludere profili di colpa nel proporre il ricorso, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20969 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sul ricorso proposto da: NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
/7
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, in cui ci si duole che la Corte di appello di Bari non abbia motivato sugli aumenti di pena per i reati satellite, è manifestamente infondato.
Invero, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, conforme a Sez. U, n.7930/95, Rv.201549).
In motivazione la Corte ha, però, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risult rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Orbene, nel caso in esame gli aumenti ex art. 81 cod. pen. (nella misura di mesi tre e due di reclusione oltre multa) risultano senza dubbio contenuti da non necessitare di speciale motivazione.
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all’inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.