Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1174 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale Santa Maria Capua Vetere nei confronti di NOME NOME, riqualificata l’ipotesi delittuosa contestata a NOME in quella di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena a quest’ultimo irrogata.
In data 01/09/2024, è pervenuta memoria difensiva con cui l’AVV_NOTAIO insiste nelle ragioni dei ricorsi e chiede che essi vengano sottoposti al vaglio della Sezione competente, con trattazione orale.
Ritenuto che i motivi sollevati (quanto a COGNOME: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esclusione del riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Quanto ad entrambi gli imputati: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato per effetto del riconoscimento della continuazione interna tra gli episodi contestati) non sono consentiti in sede di legittimità, perché il primo motivo, nell’interesse di COGNOME, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 8 sent. app.). Il secondo motivo, nell’interesse di entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. Nel caso di specie, essendo gli aumenti operati per la continuazione interna assai contenuti, trova applicazione il principio per il quale, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME NOME, Rv. 284005; sul punto, anche Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME NOME, Rv. 282269).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il P sid nte