Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COURAGE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 18 settembre 2023 il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 73 c.4 e 73 c.5 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con cinque diverse sentenze, commessi tra il 16/12/2018 e il 12/06/2021.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegn criminoso, per la distanza cronologica degli eventi giudicati, commessi in un arco temporale di quasi tre anni inframmezzato da arresti e periodi di detenzione, circostanza che rende non plausibile la loro unitaria programmazione sin dal 2018. Le violazioni, nonostante l’omogeneità dei titoli di reato, appaiono frutto, piuttosto, di situazioni contingenti, dedicandosi l’istante alla cessione di singole dosi di stupefacente quando riusciva a procurarsele, presumibilmente da fornitori diversi e in circostanze occasionali. Le plurime condanne per il medesimo titolo di reato dimostrano non l’unicità di disegno criminoso, bensì l’inclinazione a commettere quello specifico delitto, senza riportare alcun effetto deterrente dagli arresti e dalle misure coercitive applicategli
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Il giudice non ha correttamente valutato il fatto che si tratti di reat omogenei e offensivi del medesimo bene giuridico, ed ha valorizzato, in senso negativo, la distanza temporale tra gli stessi, senza considerare che, nonostante l’arco temporale ampio, le singole condotte sono state tenute a distanza di pochi mesi l’una dall’altra. Ciò dimostra che egli deteneva in modo costante della sostanza stupefacente al fine di cessione, che evidentemente vendeva per mantenersi in Italia, stante la sua condizione di irregolarità. L’identità dell modalità di commissione di tali reati, quella tipica del piccolo spaccio da strada, è assorbente per ritenerli frutto di un medesimo disegno criminoso.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
2 COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è approfondita, logica e non contraddittoria.
Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reat risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Il giudice dell’esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato l’assenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che i vari reati siano sorretti da un unico disegno criminoso, e la presenza, al contrario, di elementi che contrastano con l’ipotesi di una loro programmazione unitaria: tra i vari reati, nonostante la loro omogeneità, sussiste una rilevante distanza temporale, non inferiore a tre mesi tra ciascuno di essi e pari a circa due anni e mezzo tra il primo e l’ultimo delitto. Tale distanza temporale rende logica e fondata l’affermazione del giudice dell’esecuzione, che ciascun reato sia frutto di situazioni contingenti e decisioni occasionali, maturate solo in occasione del reperimento di singole dosi di stupefacente, che il ricorrente decideva di vendere, senza poter programmare, però, un’attività costante e organizzata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente, in definitiva, sostiene che tutti i reati sono sorretti medesimo disegno criminoso perché dettati dalla volontà di reperire denaro per far fronte al proprio stato di indigenza. Egli individua, quindi, il più significat indice dimostrativo della unicità del disegno criminoso nel movente che lo avrebbe indotto a delinquere, tenendo condotte anche distanti nel tempo. Il movente costituisce, però, solo la spinta che determina il soggetto a commettere il singolo reato, anche in modo occasionale e dettato da particolari contingenze, mentre la continuazione richiede la programmazione e l’ideazione originaria dei vari reati, sin dal primo delitto. COGNOME Pertanto «l’unicità del movente rileva ai fini
della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307). La mera decisione di mantenersi commettendo reati che consentano di procurarsi denaro o altri mezzi di sostentamento non costituisce una programmazione specifica e concreta di delitti uniti dal medesimo disegno criminoso, bensì rappresenta una scelta di vita delinquenziale, venendo poi le singole condotte decise ed attuate in modo occasionale, a seconda delle opportunità.
Deve infine ribadirsi che «in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei tito di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate al sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso, nonostante la distanza temporale tra i vari delitti. E’ quindi corretta la decisione di rigetto dell’istanza, non emergendo alcun elemento che consenta di ritenere che le varie condotte siano frutto di una primigenia e unitaria delibazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente