Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44393 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sept-ite le conclusioni del PG f• rM.VQ..(2.; GLYPH citi& teo- c–G- 1-AC-CV 343 ,Q1 ( pf.4)50 ‘ ALS ot: O- 41~AR/ (/).Z GLYPH Ottl
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 25 gennaio 2023 la Corte di Appello di Napoli quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOME, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME RAGIONE_SOCIALE, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 GLYPH Entrambi gli episodi delittuosi, si afferma, erano finalizzati a recare vantaggio al RAGIONE_SOCIALE e sono stati commessi a distanza di poco più di un mese l’uno dall’altro (nell’ambito di un conflitto armato sorto con una organizzazione rivale). Vi erano pertanto sufficienti indicatori di deliberazione unitaria, illogicamente superati dalla Corte di Appello.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle cond in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica trattamento sanzioNOMErio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multís Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé i caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi rea commessi) che caratterizza il reato continuato.
3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di – continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettat normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla real concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, qu normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti d valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudin programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
3.4 Nel caso in esame l’analisi delle modalità realizzative delle singole violazioni è stata realizzata in modo niente affatto illogico, posto che sono state oggetto di valutazione le specifiche condotte di partecipazione del ricorrente e si è ritenuto che l’assenza di poteri decisionali in capo al COGNOME è fatto ostativo al riconoscimento della comune ideazione. Peraltro, il COGNOME si era opposto alla realizzazione del secondo omicidio e da ciò si desume che l’intera attività delittuosa è ricollegabile alla antecedente ‘scelta di vita’ di far parte della associazione.
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente