Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15881 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/~2 le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 20 maggio 2023 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di inosservanza agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso l’11 maggio 2020 in Arzano, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 gennaio 2021, definitiva il 9 novembre 2021;
al reato di inosservanza agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 6 luglio 2019 in Perugia, giudicato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 9 settembre 2019, definitiva il 7 luglio 2020;
ai reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 336 e 337 cod. pen., commessi il 16 dicembre 2013 in Assisi, giudicati dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 12 gennaio 2021, definitiva il 25 febbraio 2022;
al reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso il 24 agosto 2013 in Costano, giudicato dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 5 giugno 2018, definitiva il 5 dicembre 2019.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la sentenza sub 1 non risultava nel certificato del casellario giudiziale, né era stata allegata dall’interessato e che, in ordine agli ulteriori reati, non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la sentenza sub 1 risultava ricompresa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 12 aprile 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
Il giudice dell’esecuzione, inoltre, non avrebbe considerato che la difesa, nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., aveva diviso i reati in due differenti gruppi, all’interno dei quali i reati erano stati commessi in un ristretto arco temporale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene all’inesplorabile interiorità psichica del soggetto.
In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen.
Pertanto, la valutazione circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che i reati, commessi a distanza di tempo tra loro, erano stati il frutto di scelte occasionali.
I reati, inoltre, erano del tutto eterogenei tra loro e la difesa non aveva allegato alcun elemento in forza del quale poter sostenere che COGNOME, nel momento
in cui aveva commesso il primo reato, avesse già preventivato di commettere anche gli altri.
Tali profili consentono di suffragare la decisione adottata, considerando ciascun reato rispetto agli altri, sicché priva di pregio è anche la doglianza inerente la mancata considerazione per gruppi di reati indicati dal ricorrente.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/01/2024