Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1368 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1368 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del Tribunale di Rovigo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 giugno 2025, con la quale il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXX, finalizzata al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili ai punti nn. 1 e 2 del provvedimento impugnato, concernenti due furti commessi in Rovigo il 27 luglio 2014 e il 26 febbraio 2014;
constatato che il ricorrente censura l’ammissione da parte del giudice dell’esecuzione di una memoria tardiva del pubblico ministero, depositata il 9 giugno 2025, e l’omessa/inadeguata valutazione di indici rivelatori dell’unitarietà del disegno criminoso, quali l’incidenza dello stato di tossicodipendenza, la prossimità temporale e l’omogeneità delle condotte, le circostanze di tempo e di luogo;
premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 01);
preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356 – 01);
rilevato che il giudice dell’esecuzione, ritenuta indimostrata la condizione di tossicodipendenza dell’instante, pur prendendo atto della omogeneità delle violazioni e della
Ord. n. sez. 17620/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
contiguità temporale, ha escluso la continuazione, evidenziando che, se il furto del 27 luglio 2014 risultava eseguito in uno stato di alterazione, alcun collegamento con la tossicodipendenza era ravvisabile in relazione al furto del 26 febbraio 2014, preceduto il giorno prima da un sopralluogo e connotato dal rinvenimento di gran parte della refurtiva in possesso dell’autore due mesi dopo il fatto;
rilevato che il giudice dell’esecuzione ha reputato le condotte criminose sintomatiche unicamente di uno stile di vita dedito al crimine, posto che il casellario giudiziale del condannato Ł costellato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio e di matrice violenta commessi in quell’area geografica;
ritenuto che il ricorso Ł manifestamente infondato, avendo il primo giudice congruamente motivato in ordine all’insussistenza del vincolo ex art. 81 cpv. cod. pen., in ossequio alla giurisprudenza costante secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 01);
osservato che, a fronte di motivazione non manifestamente illogica, il ricorso insiste sulla omogeneità delle violazioni e sull’identità delle modalità esecutive, non adempiendo all’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della doglianza, anzi sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
considerato che il ricorrente, al di là dell’omessa confutazione della ritenuta assenza di documentazione sulla condizione di tossicodipendenza, non evidenzia specifiche emergenze rivelatrici di una programmazione criminosa che superi la scelta di vita sottesa alla predetta condizione e alla necessità di acquisire denaro per l’acquisto dello stupefacente: l’allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l’univoca interpretazione della disposizione di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., Ł in sØ insufficiente a giustificare l’accertamento richiesto, posto che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione “iuris tantum” circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla» (Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, COGNOME, Rv. 261271 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 270391 – 01, nonchØ Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275420 – 01);
considerato infine che la memoria, asseritamente tardiva, del 9 giugno 2025, ammessa in ragione della intempestiva evasione della richiesta dell’organo requirente di trasmissione di copia dell’istanza ex art. 671 cit., ha introdotto nel procedimento di esecuzione il parere del pubblico ministero sulla richiesta formulata dall’instante, decisa dal giudice con valutazioni autonome, ampiamente argomentate, in ordine alla insussistenza dei presupposti della disciplina di favore invocata: come Ł noto, chi intenda far valere il vizio di violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. ha l’onere di dimostrare la decisività, rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, degli atti dei quali si deduca la patologia (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; cfr. anche Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 – 01);
ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.